Concorrenza sleale ...

Concorrenza sleale "pura" in difetto di allegazione della titolarità di diritti di privativa: è competente il tribunale ordinario

Rientrano nella competenza del tribunale ordinario e non delle sezioni specializzate in materia di impresa, le controversie in tema di concorrenza sleale ‘‘pura'' (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto che la mancata allegazione della titolarità del diritto di privativa è sufficiente ad escludere l'interferenza dell'illecito concorrenziale con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale). Corte Suprema di Cassazione, sez. I, civ., ordinanza n. 4706/2018

Il quadro normativo - La cornice normativa di riferimento è rappresentata dal d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168, istitutivo delle Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale e, in particolare, dall'articolo 3 che, sin dalla sua formulazione originaria, annovera nelle materie di competenza delle sezioni specializzate le ‘‘fattispecie di concorrenza sleale interferenti con la tutela della proprietà industriale ed intellettuale''.

Il citato articolo è stato in seguito sostituito dalla lettera d), del comma 1, dell'articolo 2, d.l. 24 gennaio 2012, n.1, come sostituito dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27 che, nella sua formulazione attuale, contiene l'espresso rinvio all'articolo 134 del codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

La norma testé indicata devolve alla cognizione delle sezioni specializzate ‘‘i procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale, con esclusione delle sole fattispecie che non interferiscono, neppure indirettamente, con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale, nonché in materia di illeciti afferenti all'esercizio dei diritti di proprietà industriale ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e degli articoli 81 e 82 del Trattato che istituisce la Comunità europea, la cui cognizione è del giudice ordinario, e in generale in materie che presentano ragioni di connessione, anche impropria, con quelle di competenza delle sezioni specializzate''.

La lettura combinata delle suindicate disposizioni, dal tenore chiaro ed inequivoco, riconduce la materia della cosiddetta concorrenza sleale ‘‘pura'' nella sfera di competenza del tribunale ordinario e quella della concorrenza sleale ‘‘interferente'' nell'ambito cognitivo delle sezioni specializzate.

Il caso di specie - L'impresa attrice aveva incardinato il giudizio innanzi al Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di impresa. Dopo aver rappresentato l'avvenuta consegna, in fase di trattativa, alla società convenuta di un campionario di disegni per la creazione di tele stampate da utilizzarsi per confezionare prodotti per la casa ....

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