Aria di cambiamenti nell’avvocatura: ecco le novità introdotte dalla riforma forense

Il 2013 è iniziato con una serie di significativi cambiamenti , introdotti dalla Legge n. 247/2012 e dalla legge di Stabilità 2013 e destinati a rivoluzionare il mondo forense.

Dopo una lunga attesa e a distanza di ottant’anni dal precedente testo legislativo arriva la nuova riforma forense; approvata definitivamente al Senato il 21.12.12, la riforma introduce novità di rilievo riguardo alle disposizioni concernenti la professione legale. Tuttavia è bene osservare che numerosa è la presenza di “norme in bianco” e che non tutti i 67 articoli che la compongono saranno immediatamente efficaci. Per alcuni di essi si dovranno attendere le disposizioni attuative, che saranno emanate nel prossimo futuro da diversi soggetti, così come individuati dalla Legge stessa.

Al Governo spetterà il compito di disciplinare, tramite regolamenti attuativi, diversi aspetti introdotti dalla nuova normativa, fra i quali quelli inerenti al tirocinio, all’acquisizione del titolo di specialista, alle associazioni multidisciplinari fra professionisti. Con riferimento al primo la previsione, maggiormente discussa, è sicuramente quella che ne statuisce la gratuità per i primi sei mesi, riservando al dominus la possibilità di scegliere se corrispondere una retribuzione a partire dalla settima mensilità. Novità ulteriori per i giovani aspiranti avvocati sono contenute nel testo della Legge, con modifiche alle prove previste per l’esame di abilitazione. Il nuovo esame di stato si svolgerà senza codici commentati, e attraverso una valutazione maggiormente selettiva da parte delle commissioni esaminatrici, che, tuttavia, saranno obbligate a motivare per iscritto a margine del testo la loro valutazione positiva o negativa dell’elaborato.

Sul versante delle specializzazioni, si riconosce all’avvocato, che abbia seguito corsi formativi, o che dimostri comprovata esperienza in determinati settori, la possibilità di ottenere il titolo di specialista dal CNF e di indicarlo, secondo modalità che saranno stabilite con regolamento ministeriale.

La riforma investe un altro tema che interesserà maggiormente gli avvocati, ossia quello relativo alla determinazione delle parcelle; anche in questo caso a definire gli scaglioni sarà un decreto emanato dal Ministro della Giustizia, che dovrà agire raggiungendo un accordo con il CNF. Certo è che la prevedibile misura del costo della prestazione dovrà essere stabilita per iscritto all’atto del conferimento dell’incarico professionale; il cliente potrà inoltre chiedere che il costo della prestazione venga distinto per diverse voci di spesa, quali oneri, spese, anche forfettarie, e incarichi professionali. Veniamo ad un’altra rilevante novità, il rispristino del divieto del patto quota-lite. La misura del compenso dovuto, infatti, potrà tener conto di differenti fattori, è ammessa “la pattuizione a tempo, in misura forfettaria,… per singole fasi o per l’intera attività”, ma gli avvocati non potranno stabilire che il compenso sarà determinato come tutto o parte della quota del bene oggetto della prestazione.

Altre importanti modificazioni riguardano l’introduzione dell’obbligo per il legale di stipulare, pena illecito disciplinare, una polizza assicurativa diretta a coprire eventuali responsabilità civili in cui può incorrere lo stesso nell’esercizio della professione.

La maggiore novità può, tuttavia, essere individuata nella previsione della possibilità di costituire società fra avvocati in forma di società di capitali; l’art. 5 della Legge in questione attribuisce al Governo la delega ad adottare entro 6 mesi un Decreto Legislativo con il quale disciplinare le società fra avvocati secondo quanto previsto dall’art. 10 della L. 183/2011.

Come noto l’art. 2 L.1815/39 vietava la costituzione di società fra professionisti, la ratio della norma era ricondotta al timore che tale forma associativa avrebbe comportato un’esclusione di responsabilità del professionista per la propria opera, ricadendo esclusivamente sulla società di cui egli faceva parte. Nel campo delle società fra avvocati un primo significativo cambiamento è intervenuto ad opera del D. Lgs. 96/2001 in cui all’art. 16 si statuisce la possibilità di costituire società fra avvocati regolate esclusivamente dalle disposizioni del decreto o dalle norme del c.c. relative alla società in nome collettivo. La particolarità di tale forma societaria si evince dall’esclusione della stessa dal fallimento.

La Legge introduce, inoltre, una serie di principi fondamentali e criteri direttivi cui il Governo dovrà attenersi, fra cui devono essere menzionati l’obbligo per l’avvocato di far parte di una sola società; la previsione che la denominazione o ragione sociale contenga l’espressa denominazione “società fra avvocati”; la previsione che la società fra avvocati sia iscritta in una apposita sezione speciale dell’albo tenuto dall’ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la società medesima. Fondamentale rilievo assume la previsione secondo cui la responsabilità della società e quella dei soci non debbano escludere la responsabilità del professionista che ha eseguito la prestazione.

Non resta che attendere come procederà il Governo per scoprire attraverso quali strumenti e disposizioni normative si potranno costituire società fra avvocati anche in forma di S.p.A. .

È necessario osservare come la conferma che la vecchia normativa non può essere accantonata, generando non poche possibili incertezze, viene dalla Legge stessa, con la quale non si prevedono espressamente le disposizioni da considerarsi abrogate, ma si lascia al principio interpretativo l’individuazione delle stesse in quanto incompatibili.

Venendo alle novità apportate dalla legge di Stabilità, è opportuno segnalare che esse sono destinate ad incidere notevolmente sulle modalità di esercizio della professione forense. L’intento del legislatore è stato diretto a semplificare il procedimento burocratico previgente in relazione alle modalità di deposito degli atti nel processo civile.


L’art. 1, comma 19, della legge in esame introduce l’art. 16-bis al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, con il quale si prevede che a decorrere dal 30 giugno 2014 entrerà in vigore l’obbligo di invio telematico degli atti processuali e dei documenti, riguardanti i procedimenti civili, da parte degli avvocati. Il deposito di tali atti si considererà avvenuto e certificato nel momento in cui viene generata la ricevuta di consegna del messaggio PEC, da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia.

La possibilità di depositare documenti in forma cartacea diventa eccezionale, ed è rimessa a casi particolari, previa apposita autorizzazione del giudice.

Il processo di digitalizzazione della giustizia continua sempre attraverso il ricorso alla posta elettronica certificata, gli avvocati potranno, infatti, notificare in proprio con modalità telematiche.

Il procedimento telematico inciderà sul sistema di pignoramento di crediti, non solo il creditore dovrà indicare il proprio indirizzo PEC nell’atto di pignoramento, ma si riconosce anche al terzo pignorato la possibilità di inviare la sua dichiarazione tramite lo stesso strumento. Tuttavia, la maggiore novità della procedura di pignoramento deve essere individuata nella possibilità per il creditore di considerare il credito pignorato non contestato, se esso riguarda stipendi e indennità da lavoro, e se il datore di lavoro non compare all’udienza stabilita, o comunque non presenta una dichiarazione con la quale contestare il debito oggetto di pignoramento. In tali casi il creditore potrà esigere direttamente le somme dal datore di lavoro.

La legge di Stabilità è destinata ad incidere anche sul fronte degli appalti pubblici, con modifiche al contributo unificato previsto per i ricorsi al Tar, che dovrà essere calcolato in base all’importo a base di gara. Le cause sono dilazionate in tre scaglioni a seconda dell’ammontare: sotto i 200mila euro, entro un milione di euro, o superiori al milione di euro; in primo grado il contributo unificato dovuto varia fra i 2 e i 6 mila euro, mentre per l’appello esso oscilla fra i 3 ed i 9 mila euro.

Nell’attesa di osservare come cambierà il mondo dell’avvocatura, in seguito all’applicazione delle nuove disposizioni di legge, non si può che valutare positivamente l’intento del legislatore di razionalizzare la disciplina riconoscendo i cambiamenti avvenuti negli ultimi decenni, in particolare laddove si permette di snellire il procedimento burocratico attraverso un sempre più esteso ricorso al sistema della giustizia digitale.