L'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato chiamata a "dettare legge" sui diplomati magistrali

In passato, e precisamente fino a quasi venti anni fa, l'ordinamento scolastico prevedeva che l'abilitazione necessaria per l'accesso a concorsi per il ruolo dell'allora scuola elementare (oggi scuola primaria) si ottenesse con il diploma abilitante alla fine del percorso di studi degli Istituti magistrali; diversamente, l'abilitazione per la scuola dell'infanzia e quella secondaria si otteneva solo a seguito di apposito concorso, ordinario o riservato.

Tale situazione muta radicalmente a seguito dell'emanazione della Legge n. 124/99, con la quale sono introdotte le c.d. Graduatorie Permanenti – da cui ogni anni venivano attinti il 50% dei docenti per le immissioni al ruolo, mentre il restante 50% era preso direttamente dalle graduatorie dei concorsi – cui si accedeva a seguito di apposito concorso volto al conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità richiesta per l'insegnamento nella scuola materna, nella scuola elementare e negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica.

Ad oggi, invece, la disciplina in materia è dettata anche dalla Legge n. 296/06, la quale ha trasformato le Graduatorie Permanenti in Graduatorie ad Esaurimento (G.A.E.) consentendo, altresì, l'accesso alle stesse a tutti gli abilitati, compresi i laureati in Scienza della formazione primaria o presso le Scuole di Specializzazione all'Insegnamento Secondario, prescindendo dall'acquisizione dell'abilitazione tramite concorso. Restano però esclusi i diplomati magistrali in possesso di diploma abilitante conseguito entro l'anno scolastico 20012002, nonostante il Decreto Interministeriale del 10 marzo 1997, mediante cui si dà attuazione alla Legge 341/90, confermi il valore abilitante dei diplomi magistrali conseguiti entro l'anno scolastico 20012002 da coloro che avevano iniziato i corsi entro l'anno scolastico 19971998.

Pertanto, i diplomati magistrali, inseriti nella terza fascia delle graduatorie d'istituto, senza alcuna possibilità di essere immessi nel ruolo, e condannati alla precarietà iniziano una battaglia giudiziaria che conduce, nel corso degli anni, al reiterato annullamento dei Decreti Ministeriali di aggiornamento delle Graduatorie ad Esaurimento (ex multis D.M. 325/15 e D.M. 235/14), adottati annualmente dal MIUR mantenendo la loro esclusione dalle Graduatorie medesime. Si forma, infatti, un orientamento del Consiglio di Stato che, attraverso il Parere n. 3813 pronunciato in data 11 settembre 2013 e la giurisprudenza che ne scaturisce (ex multis Consiglio di Stato, sez. VI, 16 aprile 2015, n. 1973), riconosce come i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 20012002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero da considerare in possesso del titolo abilitante.

Ed inoltre, il fatto stesso che tale valore abilitante a tutti gli effetti del titolo posseduto sia stato riconosciuto solo a seguito dell'emanazione di tale parere, difatti non impedisce che il riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali, poiché, trattandosi di un pronunciamento interpretativo avente ad oggetto il regime normativo pertinente, questo ha valore erga omnes (nei limiti dell'esaurimento degli effetti e della contestabilità giurisdizionale del rapporto amministrativo relativo a ciascun interessato).

Dubitando della fondatezza di tale ricostruzione giuridica, uno dei Collegi della Sesta Sezione del Consiglio di Stato ha rimesso all'Adunanza Plenaria il difficile compito di dirimere la questione. Spetterà, pertanto, a quest'ultima emanare una pronuncia che, oltre a contenere un principio di diritto richiamabile in tutte le controversie successive, si qualificherà alla stregua di un precedente tipico dei sistemi di common law: infatti, ai sensi del terzo comma dell'art. 99 del Codice del Processo Amministrativo, se la Sezione del Consiglio di Stato cui è assegnato un ricorso ritiene di non condividere un principio di diritto enunciato dall'adunanza plenaria, questa ha l'obbligo di rimettere alla stessa, con ordinanza motivata, la decisione del ricorso. Di conseguenza, nonostante un siffatto dovere di adeguarsi a quanto enunciato dall'adunanza plenaria valga per il solo Consiglio di Stato, e non anche per il T.A.R., appare evidente, e confermato dalla prassi, come il principio di diritto pronunciato avrà, almeno nel breve tempo, valore di vero e proprio precedente vincolante, secondo l'interpretazione tipica dei sistemi di common law.

È per questo motivo che, al momento, migliaia di diplomati magistrali attendono il 16 novembre, giorno in cui avrà luogo l'udienza pubblica per la trattazione dei ricorsi a seguito dell'Ordinanza n. 8 del 19 maggio 2016, con cui l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha avanzato al MIUR una serie di richieste istruttorie volte ad ottenere una stima realistica del numero dei soggetti muniti di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 20012002 e potenzialmente interessati ad entrare nelle G.A.E., dei soggetti muniti di tale titolo eventualmente già inseriti nelle stesse per effetto di provvedimenti giurisdizionali favorevoli, nonché dei soggetti muniti di tale titolo e che abbiano seguito corsi annuali abilitanti istituiti presso le Università ai sensi dell'art. 2, comma 1 lett. cbis), del D.L. n. 97/04 (convertito in Legge n. 143/04).

Si evidenzia a questo punto che, nonostante sia assolutamente rischioso ed inopportuno sbilanciarsi in un senso piuttosto che in un altro nel tentativo di anticipare il contenuto della pronuncia della Adunanza Plenaria, occorre porre l'attenzione anche sul provvedimento cautelare emesso lo scorso 27 aprile dallo stesso Organo Giudicante, ovvero dalle stesse persone fisiche chiamate a dirimere la questione il prossimo 16 novembre (i contenziosi rimessi alla plenaria erano infatti tre, di cui uno in fase cautelare).
 

In tale situazione i giudici di Palazzo Spada hanno ritenuto di non discostarsi dall'orientamento già più volte espresso dalla Sesta Sezione (si ricorda, ad esempio, la sentenza n. 1973 del 2015) secondo cui i soggetti muniti di diploma magistrale conseguito entro l'anno 20012002 hanno titolo ad essere inseriti nelle G.A.E., accogliendo, pertanto, l'istanza cautelare – limitatamente ai soli ricorrenti originari – volta al provvisorio inserimento nelle stesse, in attesa della definizione del merito della causa dinanzi al giudice di primo grado.

L'esame del provvedimento cautelare consente inoltre di spostare l'analisi anche su quelle che saranno le conseguenze successive alla pronuncia dell'Adunanza Plenaria: difatti, tutti i ricorsi proposti innanzi al T.A.R. entro 60 giorni – od innanzi al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, tramite ricorso straordinario – dall'emanazione del Decreto Ministeriale di aggiornamento delle Graduatorie ad Esaurimento, nonché gli eventuali appelli proposti innanzi al Consiglio di Stato contro i provvedimenti del T.A.R., nel momento in cui saranno trattati, verranno decisi sulla base del principio di diritto enunciato dalla Plenaria (anche nel caso in cui nel frattempo vi sia stata, in sede cautelare, ammissione nelle G.A.E. con riserva).

Per quanto riguarda invece coloro che abbiano agito innanzi al Giudice del Lavoro, si osserva come, a differenza del giudice amministrativo, su questo non grava alcun obbligo di adeguarsi alle indicazioni dell'Adunanza Plenaria, ma la pronuncia avrà meramente valore di autorevole ed importante precedente.

Non resta quindi che attendere l'udienza di trattazione per poter finalmente capire come verrà risolta, una volta per tutte, questa delicata questione che coinvolge migliaia di precari e che ormai va avanti da molto tempo.

Avv. Mario Benedetti e Dott. Nicolò Maria Salvi di BLB Studio Legale