Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza n° 5226/2016

Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza n° 5226/2016: lavori socialmente utili e contratto a tempo indeterminato part-time sono compatibili.

Con la recente sentenza della Corte di Cassazione n. 5226/2016 è stata riconosciuta la compatibilità tra l’assegno erogato dall’INPS in favore del soggetto svolgente lavori socialmente utili e la contemporaneo attuazione di un’attività lavorativa subordinata con contratto di lavoro a tempo indeterminato part-time.

Nel caso di specie, l’INPS aveva corrisposto ad un lavoratore un assegno per lo svolgimento di lavori socialmente utili, chiedendone poi la restituzione poiché il lavoratore aveva svolto un’attività lavorativa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato part-time nel medesimo periodo.

L’ente previdenziale sosteneva la violazione dell’art. 8, commi 4 e 5 del D.Lgs n. 468 del 1997, che permette la cumulabilità dell’assegno per lavori socialmente utili nei casi di collaborazioni autonome iniziate successivamente al progetto di lavoro di pubblica utilità ma solo in caso di redditi derivanti da rapporti di lavoro subordinato con orario part-time a tempo determinato.

I Giudici di Piazza Cavour hanno invece accolto la tesi del lavoratore poiché la norma in questione non esclude espressamente la compatibilità tra lavoro socialmente utile e lavoro a tempo indeterminato part-time. Inoltre, nel caso di specie, non vi era alcuna interferenza in termini di orario e svolgimento del lavoro con il progetto di pubblica utilità.