Sviluppi in tema di Patent box: le istruzioni dell’Agenzia delle entrate

Il 7 aprile 2016 l’Agenzia delle Entrate ha emanato la circolare n. 11/2016 in tema di Patent Box, al fine di risolvere alcune questioni dibattute sorte a seguito dell’applicazione di questo particolare regime di tassazione. Introdotto con la legge n. 189 del 23 dicembre 2014 (Legge di Stabilità 2015), il Patent Box costituisce un regime opzionale di tassazione agevolata per i redditi d’impresa derivanti dallo sfruttamento economico di asset immateriali, favorevole alla localizzazione di aziende IP-intensive in Italia.

La disciplina in tema è stata successivamente modificata dalla Legge di Stabilità 2016, e integrata dal D.M. 31.7.2015 del Ministero delle Finanze, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico (“decreto attuativo”). Tuttavia, si è reso necessario questo ulteriore intervento da parte dell’Amministrazione Finanziaria per chiarire e definire in modo più agevole la portata applicativa di questo regime.

In linea generale, il sistema Patent Box prevede l’esclusione del 50% dei redditi derivanti dall’utilizzazione dei beni immateriali dal reddito complessivo (per il 2015 e il 2016 la percentuale di esenzione sarà, rispettivamente, del 30% e del 40%).

Possono beneficiare dell’opzione agevolativa i soggetti titolari di reddito d’impresa che svolgono attività di ricerca e sviluppo finalizzata alla produzione dei beni immateriali oggetto del regime agevolato (software protetto da copyright, brevetti, marchi d’impresa, disegni e modelli, informazioni aziendali ed esperienze tecnico-industriali giuridicamente tutelabili). Possono optare per questo regime anche soggetti non residenti in Italia, a condizione che il Paese di residenza abbia stipulato un accordo per evitare la doppia imposizione e che lo scambio di informazioni sia effettivo con le autorità italiane. Il periodo di questo regime di tassazione agevolata decorre dalla presentazione dell’istanza di ruling all’Agenzia delle Entrate, ha una durata di cinque esercizi d’imposta ed è irrevocabile.

La circolare dell’Agenzia delle Entrate affronta numerosi aspetti della disciplina.

Dopo alcuni chiarimenti in relazione all’ambito soggettivo e oggettivo (in particolare alle modalità di accesso e alla definizione di bene immateriale), il documento fornisce delle linee guida per il calcolo dell’agevolazione e la determinazione del reddito agevolabile.

L’agevolazione in commento consiste in una variazione in diminuzione, stabilita attraverso diversi passaggi, da operare ai fini IRPEF o IRES, nonché ai fini IRAP. Deve essere individuato, anzitutto, il reddito agevolabile derivante dall’utilizzo diretto o indiretto del bene immateriale, ai sensi dell’articolo 7 del decreto attuativo. Un importante calcolo riguarda, poi, il c.d. nexus ratio, dato dal rapporto tra i costi qualificati (le spese attinenti all’attività di ricerca e di sviluppo) e i costi complessivi (ossia la somma dei costi qualificati con le spese sostenute per l’acquisizione del bene e le altre spese sopportate all’interno del medesimo gruppo), ai sensi dell’articolo 9 del medesimo decreto. Infine, deve essere calcolato il prodotto tra il reddito agevolabile ed il nexus ratio per ottenere la quota di reddito agevolabile, la quale non concorre a formare il reddito d’impresa per il 50% del relativo ammontare.

In merito a queste operazioni, la circolare si sofferma sulla differenza tra i costi che devono essere considerati ai fini del calcolo del nexus ratio, e i costi che devono essere utilizzati per il calcolo del reddito agevolabile. Questi ultimi ricomprendono tutti i costi, diretti e indiretti, sostenuti per le attività connesse alla creazione, allo sviluppo e al mantenimento del bene immateriale. I dati a cui fare riferimento sono i dati contabili: vanno perciò prese in considerazione le eventuali variazioni effettuate ai fini fiscali.

La circolare precisa, inoltre, che ai fini della determinazione del reddito attribuibile al bene immateriale, i metodi da preferire sono il metodo del confronto del prezzo (Comparable Uncontrolled Price) e il metodo della ripartizione dei profitti (Profit Split Method). Entrambi sono descritti nelle Linee Guida OCSE sui prezzi di trasferimento, le quali specificano che il metodo più appropriato per la determinazione dei prezzi di trasferimento è quello in grado di fornire una chiara comprensione delle modalità con le quali i beni immateriali interagiscono con le funzioni e i rischi caratterizzanti l’attività d’impresa. Per i casi più complessi, può essere opportuno l’utilizzo, anche congiunto, di metodi alternativi, sempre che siano coerenti con gli standard OCSE.

Un ultimo punto rilevante trattato dalla circolare concerne la portata applicativa dell’art. 5 del decreto attuativo, ai sensi del quale “in caso di operazioni di fusione, scissione e conferimento di azienda, il soggetto avente causa subentra nell’esercizio dell’opzione effettuato dal dante causa, anche in relazione al sostenimento dei costi di cui all’articolo 9” (quindi anche in relazione ai costi presi in considerazione per determinare il nexus ratio). Occorre però valutare se il richiamato articolo 5 conduca a ritenere che, in presenza di opzione effettuata dal dante causa, l’avente causa subentri sempre nella natura e nell’anzianità dei costi del primo.

L’Agenzia delle Entrate detta poi la condizione necessaria affinché questo subentro si possa realizzare: deve trattarsi di compenetrazioni poste in essere tra “vere aziende”, dotate ciascuna di una propria struttura, comprensiva di uno o più beni immateriali, e rivolte all’esercizio dell’attività di ricerca e sviluppo o sfruttamento economico dei medesimi beni; e ciò a prescindere dalla circostanza che l’operazione avvenga tra parti terze o nell’ambito del medesimo gruppo societario.

Chi sono i soggetti che possono accedere a questo regime di tassazione agevolata?

– Tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, senza alcuna altra specificazione o limitazione (quindi tutti i soggetti residenti nel territorio dello Stato, in relazione alle attività produttive di redditi d’impresa, indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione e dal settore produttivo di appartenenza degli stessi).

– L’agevolazione è fruibile anche dalle stabili organizzazioni – a cui sono attribuibili i beni immateriali indicati all’articolo 6 del decreto Patent Box – nel territorio dello Stato di soggetti residenti in Paesi con i quali sia in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo.

– Per fruire dell’agevolazione occorre che colui che esercita l’opzione abbia diritto allo sfruttamento economico dei beni immateriali e svolga attività di ricerca e sviluppo. In altri termini, deve esserci un “nesso” tra le attività di ricerca e sviluppo, i beni immateriali ed il reddito agevolabile ad essi riferibile.

L’articolo 3 del decreto Patent Box esclude dal beneficio le società assoggettate alle procedure di fallimento, alle procedure di liquidazione coatta amministrativa e di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

L’articolo 6 del decreto Patent Box specifica i beni immateriali che consentono l’accesso al regime agevolativo. L’opzione deve avere, infatti, a oggetto i redditi derivanti dall’utilizzo di:

– Software protetto da copyright.

– Brevetti industriali, siano essi concessi o in corso di concessione, ivi inclusi i brevetti per invenzione (comprese le invenzioni biotecnologiche e relativi certificati complementari di protezione), i brevetti per modello di utilità, nonché i brevetti e certificati per varietà vegetali e le topografie di prodotti a semiconduttori.

– Marchi di impresa, inclusi i marchi collettivi, siano essi registrati o in corso di registrazione

– Disegni e modelli giuridicamente tutelabili.

– Informazioni aziendali ed esperienze tecnico industriali, comprese quelle commerciali o scientifiche proteggibili, come informazioni segrete, giuridicamente tutelabili.

Il Patent Box è un regime di tassazione articolato, che può risultare complesso. BLB Studio Legale, che con il suo team di professionisti legali e di fiscalisti si occupa anche di IP, può contribuire a soddisfare le esigenze dei soggetti che intendono affacciarsi a questo nuovo sistema.

http://www.confapipress.it/sviluppi-in-tema-di-patent-box-le-istruzioni-dellagenzia-delle-entrate/