Diritto di recesso tra Codice civile e Codice del consumo: allungati i termini

Il recesso è la possibilità, riconosciuta ad una delle parti della transazione commerciale, di sciogliere unilateralmente il contratto, senza che sia necessario il consenso dell’altra parte.
A partire dal 13 Giugno 2014, il diritto di Recesso - in caso di contratti a distanza o conclusi fuori dai locali commerciali - sarà disciplinato dai nuovi articoli 52 e seguenti del Codice del consumo. Tale diritto assume connotazioni diverse nella disciplina del Codice Civile e nel Codice del Consumo, all’interno del quale costituisce uno degli strumenti più forti di tutela per il consumatore.
La protezione del contraente debole è stata, di recente, significativamente ampliata con il recepimento della Direttiva Europea in tema di diritti dei consumatori.
 
DIRITTO DI RECESSO NEL CODICE CIVILE
All’interno delle norme sui contratti in generale, l’articolo 1373 disciplina il diritto di recesso, attribuito ad una delle parti dalla legge o dal contratto stesso. In particolare, sono previste due ipotesi:
• Se il contratto non è ancora stato eseguito, è possibile di recedere finché il contratto non abbia avuto un principio d’esecuzione.
• Se l’esecuzione è già iniziata, il recesso è esercitabile ma non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso d’esecuzione.
 
È inoltre previsto che le parti possano sottrarsi a questa disciplina, andando a caratterizzare il diritto di recesso in modo peculiare per la singola transazione, eventualmente prevedendo maggiori garanzie.
 
La funzione del diritto di recesso può essere individuata, con riferimento ai contratti di durata, nella fissazione del termine finale del contratto stesso. Diversamente, esso può costituire una sorta di mezzo di impugnazione del contratto, esercitabile in caso di inadempimento dell’altra parte ovvero di successiva emersione di vizi della transazione.
 
Diritto di Recesso nel Codice del Consumo
All’interno del "Codice del consumo" (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206) il diritto di recesso del consumatore costituisce uno degli strumenti di protezione più significativi a disposizione del c.d. Contraente debole. La possibilità di sciogliersi dal vincolo contrattuale è attribuita dalla legge o in funzione di “diritto al ripensamento”, quale bilanciamento di un'azione di vendita spesso commercialmente aggressiva.
 
Assume particolare rilevanza l’ipotesi di recesso esercitabile con riferimento ai contratti e alle proposte contrattuali a distanza (quali per esempio le vendite telefoniche) ovvero negoziati fuori dai locali commerciali in cui il professionista normalmente opera. In questa ipotesi, il consumatore ha diritto di recedere senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro il termine di dieci giorni lavorativi.
 
I dieci giorni lavorativi si computano in modo differente:
• per i contratti negoziati fuori dai locali commerciali, rileva il momento in cui il consumatore ha ricevuto l’informazione riguardo alla facoltà di recesso, o, se successivo, il momento della consegna della merce;
• per i contratti a distanza, occorre distinguere: per i beni, rileva la data di ricevimento della merce, per i servizi, la data di conclusione del contratto.
 
Nel caso in cui il professionista non abbia fornito le informazioni sul diritto di recesso, il termine è calcolato dal momento in cui il consumatore riceve tali notizie.
 
Nel caso in cui il professionista non abbia fornito al consumatore le informazioni necessarie per l’esercizio del recesso o qualora tali informazioni siano incomplete o errate, il termine si allunga a sessanta giorni per contratti negoziati fuori dai locali commerciali e a novanta giorni per contratti a distanza.
La decorrenza si calcola, per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore, per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto.
 
Anche nel caso di contratti del consumatore, è possibile che la singola transazione preveda garanzie ulteriori per il consumatore rispetto a quanto stabilito dal codice.
 
Diritto di Recesso nella Direttiva Europea n. 83 del 2011
Con l'obiettivo principale di "contribuire ad un migliore funzionamento del mercato interno tra consumatori e imprese aumentando la fiducia del consumatore nel mercato interno e riducendo la riluttanza delle imprese ad operare a livello transfrontaliero", la Comunità Europea ha emanato la direttiva 83/2011, che contiene anche norme sul diritto di recesso.
 
In particolare, l’articolo 9, in riferimento ai contratti a distanza o negoziati fuori dai locali commerciali, concede al consumatore la facoltà di recedere entro un periodo di quattordici giorni. Tutela rafforzata dal fatto che alla parte recedente non è richiesta alcuna motivazione e non possono essere attributi costi ulteriori.
 
La direttiva prevede inoltre un allungamento del termine a un anno e quattordici giorni, in caso di mancata informazione da parte del professionista in merito al recesso.
 
RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA IN ITALIA
È previsto espressamente un doppio obbligo per gli Stati: il recepimento della direttiva (entro il 13 Dicembre 2013) e l’applicazione delle misure recepite (a partire dal 13 Giugno 2014).
 
Il Consiglio dei Ministri ha provveduto entro tale termine ad approvare uno schema di decreto legislativo modificativo del Codice di Consumo, che trasferisce nell’ordinamento interno quanto stabilito dall’unione Europea. Pertanto, a partire dal 13 Giugno 2014, il Diritto di Recesso in caso di contratti a distanza o conclusi fuori dai locali commerciali sarà disciplinato dai nuovi articoli 52 e seguenti del codice.
 
Una delle novità più rilevanti consiste nell’allungamento del termini concessi ai consumatori per l’esercizio del recesso. Ripetendo il contenuto della normativa europea:
• è portato da dieci a quattordici giorni il termine per l’esercizio del diritto di recesso, il quale non deve essere motivato e non può comportare spese per il consumatore
• è ampliato notevolmente il periodo di ripensamento in caso di mancata informazione da parte del professionista, individuato ora in un anno e quattordici giorni, a fronte dei precedenti 60 gg. (per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali) e 90 gg. (per i contratti a distanza).
 
Le finalità che intende soddisfare questo recente provvedimento sono molteplici:
• agevolare i consumatori nella conclusione delle trattative commerciali, nel senso di consentire il maggior grado di consapevolezza delle proprie scelte
• consentire ai professionisti di operare in maniera più trasparente e funzionale sia nel mercato interno che in quello transfrontaliero.
 
La completa armonizzazione, a livello europeo, della disciplina del diritto di recesso nei contratti a distanza o conclusi fuori dai locali commerciali consentirà infatti un migliore funzionamento dei mercato e notevoli risparmi, in termini di oneri amministrativi, per le imprese. Per fare un esempio, i professionisti che intendano concludere contratti transfrontalieri, potranno avvalersi delle medesime modalità di vendita e condizioni contrattuali applicati nelle transazioni nazionali.
 
Il provvedimento, infine, è idoneo a favorire le vendite on-line (tipico esempio di contratto concluso a distanza), estremamente significative perché caratterizzate da un elevato potenziale di crescita.