S.p.a.: responsabilità degli amministratori

L'amministratore ritenuto responsabile, adducendo di aver rinunciato ai propri emolumenti, può invocare la teoria dei "vantaggi compensativi" al fine di eludere la propria responsabilità? Nel caso di società a partecipazioni pubbliche, l'azione di responsabilità rientra nella giurisdizione del giudice ordinario o della magistratura contabile?

RISPOSTA IN SINTESI In genere, nell'ambito dei gruppi societari, gli amministratori delle società controllate, evoca-ti in giudizio dai singoli soci o dalla società per vedere accertata la loro responsabilità con conseguente condanna al risarcimento dei danni, adducono, quale esimente del loro operato, il cosiddetto vantaggio compensativo, ovvero una concreta assenza di danno alla luce del risultato complessivo dell'attività compiuta. A tal riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha sancito che affinché tali possano ossano ritenersi idonei a neutralizzare il danno arrecato vantaggi _ alla società e, di conseguenza, la responsabilità degli amministratori stessi, essi debbano esse-re, al pari del danno, causalmente legati all'atto di gestione assunto come colpevole fonte di responsabilità, e non costituire l'effetto di una distinta serie causale. In merito, invece, alle società a partecipazione pubblica, è stata a lungo oggetto di dibattito dottrinale e confronto giurisprudenziale la questione di giurisdizione nel caso in cui l'azione di responsabilità sia proposta per reagire a un danno cagionato al patrimonio della società. Sul punto sono interve-nute le Sezioni Unite, secondo cui nel caso in cui il patrimonio della società sia stato leso da un atto di mala gestio di un amministratore non si può parlare di danno erariale, inteso come pregiudizio direttamente arrecato al patrimonio dello Stato o di altro ente pubblico socio, per cui la giurisdizione in ordine all'azione di risarcimento danni spetterà al giudice ordinario e non alla magistratura contabile.