Invalidità e inesistenza della fusione

Nella fusione tra società, la preclusione della declaratoria di invalidità dell'atto di fusione, sancita dall'art. 2504 quater c.c., ha carattere assoluto? Quid iuris in caso di "inesistenza giuridica" della delibera assembleare con la quale viene approvato il progetto di fusione?

RISPOSTA IN SINTESI - L'articolo 2504 quater del codice civile, introdotto nel nostro ordinamento dal decreto legislativo n. 22 del 16 gennaio 1991, al fine di recepire la direttiva comunitaria n. 78/855/CEE, è volto a stabilizzare gli effetti di una operazione di fusione che sia viziata da nullità e che, tuttavia, nella realtà sociale abbia già iniziato a produrre effetti. Il legislatore italiano è però andato oltre la previsione comunitaria e ha sancito una sorta di "efficacia sanante" per le due forme di invalidità che possono inficiare l'atto di fusione. Nel nostro paese, dunque, sia la nullità che l'annullabilità sono, per così dire, inefficaci nei confronti di un atto di fusione già iscritto nel Registro delle Imprese ex art. 2504 quater del c.c. L'attenzione degli operatori del diritto si è spostata sul diverso vizio della inesistenza, figura che rimane al di fuori del perimetro del concetto di invalidità. La Cassazione con sentenza n. 8864 del 2012 ha, quindi, stabilito quando un atto di fusione sia da considerare inesistente e ha altresì affrontato la questione concernente i risvolti che un atto della procedura di fusione, che sia propedeutico alla fusione, potrebbe avere sull'atto finale della fusione stessa. In entrambi i casi, secondo la Suprema Corte, l'elemento discriminatorio attinente alla rilevanza della inesistenza dell'atto deve essere rinvenuto nella circostanza per la quale l'atto di fusione, ovvero l'atto propedeutico all'atto di fusione medesimo, deve presentarsi come irriconoscibile da parte di un soggetto esterno.