Danno da perdita di chance

Il danno dell'azionista da omessa Opa obbligatoria: perdita di chance da disinvestimento e criteri di quantificazione

Il danno da perdita di chance di disinvestimento patito dall'azionista, commisurato alle probabilità che l'azionista avrebbe aderito all'Opa che non ha invece avuto luogo, va determinato raffrontando il prezzo di rimborso delle azioni in caso di Opa con il loro valore effettivo, ritratto dalle risultanze di borsa, secondo il successivo andamento del titolo, nell'arco temporale intercorrente tra il giorno in cui si è consumata la violazione dell'obbligo di Opa e quello del disinvestimento.

Corte di Cassazione, civ., sez. I, sentenza del 25 luglio 2018, n. 19741

Nel caso in cui taluno a seguito di acquisti a titolo oneroso venga a detenere una partecipazione superiore al 30% delle azioni di una società quotata, l'art. 106 TUF prevede – eccettuate alcune situazioni di esenzione che qui non rilevano - l'obbligo per l'acquirente di promuovere un'offerta pubblica di acquisto avente ad oggetto la totalità delle restanti azioni della società.

Se l'acquisto di azioni oltre la predetta soglia è operato da più soggetti che abbiano agito di concerto, l'art. 109 TUF pone l'obbligo di offerta pubblica solidalmente a carico di tutti costoro.

Il prezzo dell'offerta pubblica obbligatoria, ai sensi del vigente comma II, dell'art. 106 TUF, non può essere inferiore a quello più elevato pagato dall'offerente o da persone che agiscono di concerto con lui nei dodici mesi anteriori. In caso di inosservanza dell'obbligo di offerta pubblica di acquisto totalitaria, il diritto di voto inerente all'intera partecipazione detenuta da colui che vi avrebbe dovuto provvedere non può essere esercitato e i titoli eccedenti la percentuale del 30% devono essere alienati entro dodici mesi (art.110 TUF).

La normativa in esame, così succintamente riportata, muove dal fondamento logico per cui chi acquista una partecipazione superiore alla predetta soglia si pone, di regola, nella condizione di controllare la società quotata e tale vantaggio - il cosiddetto premio di maggioranza – è normalmente rispecchiato nel prezzo di acquisto, per ciò stesso superiore a quello di mercato.

L'obbligo di offerta pubblica totalitaria che ne consegue, fa sì che del plusvalore lucrato dal venditore del pacchetto azionario di maggioranza siano posti in condizione di beneficiarne anche i soci di minoranza che con il loro investimento hanno pur sempre contribuito alle sorti della società quotata; sugli stessi, pertanto, ricadrà la scelta se conservare la titolarità delle loro azioni, confidando in un futuro aumento del valore e della redditività delle stesse, o monetizzarle per beneficiare in qualche misura del premio di maggioranza…

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