(e-book) L’ESPERTO RISPONDE - SANITÀ: LA RESPONSABILITÀ CIVILE DEI MEDICI

Responsabilità medica, camici bianchi più sereni di Mario Benedetti, Donato Silvano Lorusso, Nicolò Maria Salvi

La recentissima approvazione in via definitiva della legge “Gelli” (n. 24 dell’8 marzo 2017, pubblicata sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 64 del 17 marzo) ha riportato l’attenzione su uno dei temi che, nel corso degli ultimi anni, ha maggiormente costituito oggetto di studio e interesse da parte del mondo giuridico e non, ovvero su quella responsabilità medica, nella duplice veste di responsabilità civile dell’esercente la professione sanitaria e della stessa struttura sanitaria, al centro di un enorme numero di controversie.

Il «contratto sociale» tra medico e paziente

Nonostante la legge chiarisca una volta per osservare come, in particolare a cavallo degli anni 80, si sia assistito a un ribaltamento nell’interpretazione data dai giudici rispetto alla condotta del medico per l’aver provocato tale attività alla stregua di un illecito aquiliano ovvero di un inesatto adempimento contrattuale.

L’iniziale orientamento giurisprudenziale seguiva la direttrice di qualificazione della responsabilità professionale nei termini di una responsabilità extracontrattuale, originata dal combinato disposto degli articoli 2043 e 1176 del Codice civile; oggi, invece, dottrina e giurisprudenza concordano nel ritenere la responsabilità del medico come fattispecie di responsabilità contrattuale, muovendo dall’identificazione di un “contratto sociale” sussistente tra medico e paziente.

Da ciò deriva un chiaro richiamo a tutte quelle norme codicistiche relative all’inadempimento contrattuale, a discapito di quelle dettate in tema di responsabilità aquiliana. Le differenze sono evidenti e molteplici: per esempio, sotto il profilo della prescrizione, la natura contrattuale della responsabilità dell’esercente la professione sanitaria fa sì che questa si prescriva nel più lungo termine di dieci anni e non nel termine quinquennale di cui all’articolo 2947 del Codice civile.

Cambia l’onere della prova

Con riferimento all’onere probatorio, il corollario discendente dalla qualificazione contrattuale della responsabilità medica si sostanzia nell’obbligo riconosciuto al paziente (inteso quale creditore della prestazione sanitaria), in ossequio alla regola generale sancita dall’articolo 1218 del Codice civile, di dimostrare unicamente l’esistenza del rapporto contrattuale (ossia del contratto sociale) e del danno patito, quale aggravamento della patologia, rimanendo, di contro, in capo al medico l’onere relativo alla prova dell’esatto adempimento o della carenza del nesso causale tra il proprio operato e il pregiudizio subito dal paziente.

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