Responsabilità della società controllante

Quale conseguenza deriva dall'abuso di direzione e coordinamento da parte della controllante? Qual è la natura della responsabilità della capogruppo?

RISPOSTA IN SINTESI - La responsabilità della società controllante per i danni causati alle società controllate è disciplinata dagli artt. 2497-2497 septies, c.c. Tale responsabilità è conseguenza della violazione dei principi di corretta amministrazione e gestione nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento. Dalla lettura dell'art. 2497 c.c. emerge chiaramente come la norma sia ispirata a una logica di compromesso tra considerazione unitaria del gruppo, e valorizzazione dell'autonomia delle singole società che ne fanno parte. Il carattere distintivo dei gruppi societari è la forma organizzativa, costituita da un aggregazione di imprese formalmente autonome e con distinta soggettività ma unite in virtù della finalizzazione complessivamente unitaria nel mercato e soggette all'attività di direzione e coordinamento della capogruppo. Quest'ultima esercita una pluralità sistematica e costante di atti di indirizzo idonei a incidere sulle decisioni gestorie dell'impresa, sulle scelte strategiche e operative.

Tale attività deve contemperarsi con il principio di esclusività del potere di gestione degli amministratori e rispettare i principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale (art. 2497, comma 1). La capogruppo, infatti, pur stabilendo le direttive strategiche, non può sostituirsi agli amministratori della controllata nella gestione specifica della società. Questo fenomeno comporta la necessità di individuare le forme di responsabilità che possono scaturire dall'attività di direzione e coordinamento. I problemi principali che sono emersi, soprattutto per il socio di minoranza, dopo la riforma del diritto societario dei gruppi, sono: la configurabilità della natura contrattuale o extracontrattuale della responsabilità ex art. 2497 c.c. e l'interpretazione dell'art. 2497, comma 3, c.c. e l'eventuale natura sussidiaria della responsabilità della holding.