Bitcoin: breve overview sullo stato dell'arte

Il fenomeno bitcoin

Bitcoin è una moneta elettronica creata nel 2009 da un anonimo, conosciuto con lo pseudonimo di Satoshi Nakamoto, implementando un'idea dello stesso autore presentata sulla rete a fine 2008.

I bitcoin possono essere definiti come una cripto moneta virtuale. Cripto in quanto, per assicurare l’integrità delle transazioni, sono creati utilizzando algoritmi crittografici, ovvero quegli stessi sistemi che garantiscono, tra l’altro, la sicurezza delle attuali transazioni bancarie. Virtuale, perché non ha un corrispettivo fisico tradizionale, ma è un’informazione che viaggia attraverso la rete e può essere memorizzata, sui propri pc, sotto forma di "portafogli" digitali, o mantenuta presso soggetti terzi in grado di svolgere funzioni paragonabili a quelle di una banca o di un normale intermediario.

A differenza della maggior parte delle valute tradizionali, il mercato dei bitcoin non è regolato da un  “ente centrale”. Viene utilizzato, infatti, un database distribuito tra i nodi della rete che consente di tracciare le transazioni e di gestirne gli aspetti funzionali quali: la generazione di nuova moneta, la garanzia solo per il legittimo proprietario di spenderla e ancora il controllo sull’utilizzo dei bitcoin finalizzato ad evitare la duplicazione di transazioni con la stessa moneta. La mancanza di un ente centrale rende impossibile per qualsiasi autorità, governativa o meno, intervenire allo scopo di bloccare o sequestrare bitcoin a chi li detiene illegittimamente, nonché di gestire l’offerta di moneta e le sue svalutazioni o rivalutazioni.

L’analisi dell’andamento tenuto fino ad oggi dai bitcoin rende evidente la presenza di una componente speculativa; tuttavia, innumerevoli sono i vantaggi, anche in termini fiscali, che l’utilizzo di bitcoin può garantire. In particolare, le transazioni sono anonime e visibili a tutta la rete e il loro costo è irrisorio rispetto agli standard attuali. La sua attrattività deriva, inoltre, dalla potenzialità di rendere molto più semplici le transazioni nell’ambito dell’e-commerce.

Non tutti però condividono tale entusiasmo e il dibattito sui bitcoin risulta essere più che mai aperto. Diffuso, infatti, è il timore che la moneta virtuale possa essere utilizzata per attività illegali, in virtù del completo anonimato delle operazioni. Da questo punto di vista, ha giovato alla reputazione dei Bitcoin la chiusura, a fine 2013 ad opera dell’FBI, di Silk Road, un vero mercato online in pieno anonimato, diventato in breve tempo una piazza di distribuzione di stupefacenti. La reazione a questo evento non è stata, come si pensava, un crollo del suo valore bensì un rafforzamento, dimostrando l’estraneità della maggioranza degli utilizzatori ad attività illegali.

La crescente diffusione dei bitcoin

In ogni caso, sono sempre più numerose le piattaforme legali che accettano pagamenti in Bitcoin. Cresce anche il numero di grandi esercenti che annunciano l’adozione del sistema di pagamento digitale, nell’ottica di cavalcare l’interesse crescente da parte del pubblico. Microsoft ha dato un primo cenno di apertura inserendo la valuta tra quelle indicate all’interno del convertitore di Bing. Non resta indifferente al tema nemmeno eBay; da pochi giorni, infatti, la divisione inglese del più grande bazar virtuale del mondo ha iniziato ad accettare pagamenti in moneta virtuale. Le regole tuttavia sono molto stringenti e non poteva essere diversamente; gli acquisti sono limitati alla sezione “Annunci”, quella in cui gli scambi avvengono senza l’intermediazione del portale e il conio elettronico dovrà restare fuori dalle aste.

Gli acquisti attraverso bitcoin sono destinati a coinvolgere sempre di più anche il mondo “fisico”. Berlino è la città con il maggiore numero di negozi e locali dove si può pagare con questa moneta di conio digitale. Anche negli Stati Uniti iniziano a spuntare negozi in cui, al posto del tradizionale prezzo, c’è l’indicazione del valore espresso in bitcoin. In Svizzera Il primo distributore automatico di moneta virtuale è comparso poche settimane fa. Entro la metà di marzo i cittadini di Singapore potrebbero accedere al primo bancomat per bitcoin del continente asiatico. In Italia, la concentrazione di rivenditori che accettano transazioni in Bitcoin è al nord, fra Lombardia e Veneto, Poi Roma, mentre al Sud spicca la Sicilia. Sono le attività legate al turismo, quali alberghi e bed&breakfast, a vedere più di buon occhio la moneta virtuale.

Profili di legalità dei bitcoin

Il fenomeno, attesa la sua dilagante vastità, è stato ormai oggetto di studio da parte della maggioranza delle autorità governative mondiali. Tuttavia, sono pochi i Peasi in cui è stata emanata una legislazione specifica in materia di cripto valute; si tratta, principalmente, di Cina e Brasile, i quali, peraltro, hanno manifestato un approccio diametralmente opposto a riguardo. In terra carioca, il concetto di valuta elettronica è stato accolto con entusiasmo: nello scorso ottobre è entrata in vigore la legge che ha reso possibile la normalizzazione dei sistemi di mobile ed e-payment e la contestuale creazione di monete virtuali. In Cina, invece, a fine 2013, la banca nazionale ha annullato la validità del bitcoin con una nota cautelare in cui sono stati espressi i rischi rappresentati dalla moneta. Gli effetti di questa netta posizione di chiusura da parte  della seconda potenza economica mondiale non hanno tardato ad arrivare; il bitcoin ha subito una repentina perdita di circa il 50% del suo valore. Poco dopo, anche la Russia ha “bannato” (i.e. oscurato) la moneta virtuale.

Negli Stati Uniti, il Dipartimento del Tesoro ha rilasciato una serie di linee guida riguardanti la regolamentazione delle monete virtuali ed è ormai nota l’udienza del Senato con la quale il governo americano ha dimostrato di guardare con interesse alle potenzialità delle valute digitali ratificandole come mezzi legali per condurre le transazioni.

Venendo al contesto europeo, il 13 Dicembre 2013, l’EBA (European Banking Authority) ha emesso un monito in cui esprime le sue perplessità in merito all’utilizzo delle monete virtuali. In particolare, le perplessità si concentrano su tre profili, comuni a quanto rilevato dalle altre autorità governative:

  • L’eccessiva e incontrollata fluttuazione di valore dei bitcoin, potenzialmente in grado di riversarsi sul valore delle monete fisiche nazionali;
  • Il possibile utilizzo dei bitcoin per finalità illecite e attività criminali;
  • I risvolti dell’utilizzo di bitcoin sulla tassazione.

L’EBA ha, inoltre, precisato che qualora l’uso distorto dei bitcoin dovesse continuare, potrebbe legittimare la chiusura, da parte delle autorità nazionali, delle piattaforme di scambio, così comportando la perdita (senza possibilità di recupero) dei bitcoin da parte dei legittimi titolari.

Per quanto riguarda il profilo dell’imposizione fiscale, la competenza spetta alle singole autorità nazionali, alcune delle quali hanno provveduto a regolare il fenomeno. La Germania, per esempio, ha deciso di tassare il bitcoin con il medesimo regime fiscale applicato per beni e servizi (e nello stesso modo si stanno comportando Canada, Singapore e Finlandia).

In Italia, alcuni deputati del Pd hanno presentato, il 31 gennaio scorso, un’interrogazione a risposta alla commissione parlamentare sul tema delle cripto valute, in cui si replicano le perplessità già evidenziate in sede europea.

In data 24 Novembre 2013, è stata istituita la Bitcoin Foundation Italia, con gli obiettivi principali di diffondere l’utilizzo dei bitcoin e promuovere un’informazione generalizzata e accessibile sulle cripto valute. In accordo con alcuni esponenti politici, l’associazione si sta muovendo per arrivare a un testo di legge condiviso che elimini l’incertezza legislativa, dichiaratamente senza penalizzarne l’utilizzo.

Con riferimento al problema dell’imposizione fiscale, la Bitcoin Italian Foundation sta pensando di rivolgere una domanda diretta all’Agenzia delle Entrate in tema di tassazione delle transazioni in cripto valuta. L’associazione ha espresso la sua preoccupazione in merito alla nuova ritenuta del 20% sui bonifici provenienti dall’estero. Sembrerebbe, infatti, che tale ritenuta possa ritenersi applicabile anche alle transazioni in bitcoin. La norma, dotata di efficacia retroattiva, è stata però modificata a seguito delle crescenti pressioni pubbliche quanto alla sua entrata in vigore. In data 19 febbraio 2014 su richiesta del Ministero dell’Economia e delle Finanze, è stata sospesa l’operatività della norma, con l’accredito immediato delle somme oggetto di ritenuta.

Per adesso, dunque, siamo ancora lontani dalla diffusione di massa del bitcoin. In ogni caso, come la storia ha sempre dimostrato, non è il mezzo ad avere un insito carattere negativo o illegale in sé, ma esclusivamente l’uso che se ne fa. L’utilizzo per finalità illecite o immorali della moneta esiste da prima della nascita delle cripto valute. Certamente, l’utilizzo per finalità illecite è potenzialmente prevedibile, ma come lo è sempre stato per le valute statali. Naturalmente ciò non toglie che gli Stati abbiano il diritto/dovere di continuare l’analisi del fenomeno al fine di adottare tutti gli accorgimenti possibili al fine di rendere la vita difficile a chi ha intenzioni illecite.

Gianluca Bellino, Chiara Novelli

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