Gusto e diritto d’autore: un binomio curioso, ma poco plausibile

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con sentenza del 13 novembre scorso (C-310/17), ha chiarito che il sapore di un prodotto alimentare non può essere oggetto della tutela offerta dal diritto d’autore. Con la decisione in parola, resa sulla base del rinvio pregiudiziale proposto dalla Corte d’Appello di Arnhem-Leeuwarden (Paesi Bassi), la CGUE ha potuto determinare se un prodotto alimentare possa essere o meno oggetto di diritto d’autore.

La controversia insorta avanti all’autorità giudiziaria olandese ineriva un formaggio spalmabile con panna e erbe aromatiche, creato nel 2007 da un commerciante olandese che, a quattro anni di distanza, cedeva i propri diritti di proprietà intellettuale su tale prodotto alla società Levola Hengelo B.V.. Il prodotto veniva così commercializzato e distribuito da detta società con il nome “Heksenkass” sin dal 2012.

Tuttavia, dal 2012, un’altra società olandese, Smilde Foods B.V., incominciava a produrre, per una catena di supermercati dei Paesi Bassi, un prodotto similare denominato “Witte Wievenkass”. Ritenendo che il contegno della società Smilde violasse il proprio diritto d’autore in riferimento al sapore del prodotto, la Levola la citava in giudizio dinanzi al Tribunale di Gelderland.

In particolare, in base a quanto argomentato dalla società Levola B.V., il sapore di un prodotto alimentare corrisponderebbe all’impressione complessiva che il consumo dello stesso determina sui recettori del gusto, ivi compresa la sensazione di tipo tattile percepita dalla bocca. Per tale ragione, il sapore del proprio prodotto, costituendo una creazione intellettuale propria del suo autore ai sensi dell’articolo 1 della normativa olandese sul diritto d’autore, doveva ritenersi tutelato proprio da tale disciplina.

Sulla scorta di dette premesse, con la produzione e l’immissione sul mercato del Witte Wievenkass, prodotto dal sapore pressoché identico all’Heksenkaas, la Smilde avrebbe violato il diritto d’autore della Levola.

Conclusosi il giudizio di primo grado con sentenza di rigetto della domanda, la Levola ricorreva in appello. Nell’ambito di tale procedimento, i giudici rilevavano la necessità di un intervento interpretativo della CGUE, per determinare se il sapore di un alimento possa beneficiare della tutela offerta dal diritto d’autore. La questione, infatti, si concentrava sulla nozione di “opera” ai sensi della Direttiva  2001/29/CE.

In proposito, il giudice a quem osservava che la qualificazione di opera richiede che sia soddisfatto un duplice ordine di condizioni.

Da un lato, deve sussistere il requisito della c.d. “originalità”. In tal senso, l’oggetto deve costituire “una creazione intellettuale propria del suo autore” (paragrafo 35).

Dall’altro, ai sensi della Direttiva 2001/29/CE, l’opera è rappresentata dagli elementi che costituiscono l’espressione di tale creazione di carattere intellettuale. Espressione che deve risultare idonea a rendere l’oggetto identificabile “con sufficiente precisione ed obiettività, quand’anche tale espressione non fosse necessariamente permanente” (paragrafo 40).

Ebbene, nell’opinione della CGUE è la mancanza di tale secondo ordine di requisiti ad impedire che il sapore di un alimento possa rappresentare oggetto del diritto d’autore. Infatti, il “sapore” sarebbe espressione inidonea sotto il profilo tanto della precisione che dell’obiettività, in quanto l’identificazione del gusto di un alimento è fondato su esperienze e sensazioni di carattere soggettivo e, in quanto tali, suscettibili di variare di persona in persona. 

Una tale incertezza rischierebbe, peraltro, di determinare complicazioni di rilievo sia per le autorità cui è demandata la tutela dei diritti di carattere esclusivo inerenti al diritto d’autore, che per gli operatori economici che devono essere messi in grado di individuare con chiarezza e precisione l’oggetto della tutela di terzi e/o concorrenti. Più in generale, le sopra accennate carenze sul versante di precisione e obiettività si pongono in necessario conflitto con il principio della certezza del diritto.

Si aggiunga che, come rilevato dall’autorità giudiziaria dell’Unione (paragrafo 43), allo stato attuale, non esiste strumento tecnico che consenta di procedere ad un’identificazione precisa e obiettiva del sapore di un alimento e che, pertanto, permetta di distinguerlo dal sapore di altri prodotti del medesimo genere.

Per tali ragioni, la CGUE ha concluso che il sapore di un alimento non può ascriversi alla nozione di “opera” di cui alla Direttiva 2001/29 e, dunque, non può formare oggetto del diritto d’autore.