UNCITRAL apre la strada ad una convenzione internazionale in materia di mediazione.

La dicitura ADR (Alternative Dispute Resolution), include diverse tipologie di procedimenti che si pongono quali valide alternative al contenzioso giudiziale nell’ambito della risoluzione delle controversie.

Tra queste, l’arbitrato è, per storia e tradizione, quella di maggiore importanza ed utilizzazione nella gestione dei rapporti commerciali a livello internazionale.

La notevole fortuna che l’istituto in parola ha conosciuto è soprattutto dovuta all’ampio numero di stati che ha aderito alla Convenzione di New York del 1958 in materia di riconoscimento ed esecuzione delle sentenze arbitrali straniere.

Negli ultimi anni, si è però registrato un significativo aumento dell’utilizzo di un altro strumento di ADR e cioè la mediazione. Tale circostanza è, peraltro, testimoniata dalle misure adottate a livello europeo con la Direttiva 52/2008/CE e a livello nazionale con il d.lgs. 28/2010.

Il recente favor per tale strumento risiede nell’ampia accessibilità, velocità e nei minori costi che lo stesso appare in grado di garantire.

Tuttavia, la mancanza in ambito internazionale di meccanismi idonei a rendere esecutivo l’accordo che conclude la mediazione commerciale ha rappresentato, fino ad oggi, l’ostacolo forse più rilevante alla sua diffusione.

Per questo motivo, all’ inizio del 2014, gli Stati Uniti hanno proposto ad UNCITRAL di sviluppare una Convenzione multilaterale sull'applicabilità degli accordi internazionali di transazione commerciale raggiunti attraverso la mediazione.

Detta organizzazione ha iniziato ad approfondire la questione e il 26 giugno 2018, nel corso della cinquantunesima sessione di UNICITRAL, sono state approvate le bozze finali per una Convenzione sull'applicazione delle disposizioni in materia di mediazione e la corrispondente legge modello.

Tale Convenzione rappresenta il risultato di un lungo percorso che ha visto la partecipazione del gruppo di lavoro UNCITRAL II con 85 stati membri, oltre a 35 organizzazioni governative e non governative internazionali.

Lo strumento normativo è nato al fine di attuare un regime internazionale per l'esecuzione della mediazione simile a quello previsto dalla Convenzione di New York del 1958 per l'esecuzione dei lodi arbitrali.

L’intento del progetto è quello di consentire alle parti di una controversia internazionale l’utilizzo della mediazione come strumento risolutivo delle controversie anche a livello transnazionale.

La Convenzione si chiamerà "Singapore Mediation Convention", per l’importanza che Singapore ha ottenuto nella mediazione commerciale internazionale negli ultimi periodi.

Unitamente a tale Convenzione, UNCITRAL ha modificato la legge modello sulla conciliazione commerciale internazionale del 2002.

La versione originale della Model Law era stata creata per aiutare gli Stati a riformare e modernizzare le loro leggi sulla procedura di mediazione ed è stata poi modificata nel 2018 con l’aggiunta di una sezione specificatamente dedicata agli accordi transattivi internazionali e alla loro applicazione.

Nella precedente versione, infatti, i termini “mediazione” e “conciliazione” venivano utilizzati in modo interscambiabile, mentre nella versione corrente UNCITRAL ha preferito utilizzare solamente il termine "mediazione" in modo da migliorare la visibilità della Convenzione e della legge modello.

Con riferimento all’ambito di applicazione, la Convenzione si applica agli "accordi internazionali risultanti dalla mediazione" per risolvere controversie di natura commerciale.

Sono, tuttavia, esclusi dall’ambito di applicazione della Convenzione, gli accordi transattivi approvati da un tribunale o conclusi nell'ambito di un procedimento giudiziario, dotati di forza esecutiva come una sentenza nello Sato di quel tribunale o registrati ed esecutivi come un lodo arbitrale.

Il fondamento logico di tali esclusioni deve rinvenirsi nel fatto che esistono altri strumenti internazionali ampiamente accettati come la Convenzione di New York e la Convenzione dell'Aja sulle clausole di giurisdizione che disciplinano specificamente tali tipi di accordi transattivi.

La parte che intende far dichiarare esecutivo l’accordo transattivo dovrà allegare all’autorità dello Stato cui è indirizzata la richiesta, l’accordo di mediazione firmato e la prova che l’accordo è il risultato della mediazione.

In questo modo l'esecuzione degli accordi transattivi mediati tra imprese aventi la propria sede in paesi diversi sarà più semplice.

Verrà consentito alla parte di rivolgersi direttamente a un tribunale di uno Stato parte in cui viene chiesta l'esecuzione, anziché ottenere in primo luogo una sentenza giudiziaria per violazione del contratto. Tale tribunale dovrà quindi applicare l'accordo transattivo in conformità con il regolamento interno dello Stato e alle condizioni stabilite nella Convenzione.

La Convenzione di Singapore sarà adottata entro la fine dell’anno dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite e, nelle attese, dovrebbe essere firmata entro il primo agosto 2019. Lo strumento però entrerà in vigore solamente dopo essere stato ratificato da almeno tre stati membri (85 stati membri sono stati coinvolti nel dibattito che ha portato all'approvazione dell'UNCITRAL II della bozza finale della Convenzione, resta da vedere quanti Stati membri firmeranno e ratificheranno la Convenzione).

In conclusione, può certamente affermarsi che l’elaborazione della Convenzione, considerato anche il crescente ruolo che si comincia ad attribuire alla procedura di mediazione all’interno degli ordinamenti giuridici nazionali, rappresenta, quantomeno nelle aspettative, uno strumento astrattamente idoneo ad attribuire all’istituto in parola dignità e rilevanza in ambito internazionale pari a quelle di cui gode da tempo l’arbitrato.