Approvato dal Governo il decreto di attuazione delle Direttive MIfid II e Mifir

Il 26 agosto 2017 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 3 agosto 2017 n.129 che attua la ‘’Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, così come modificata dalla direttiva 2016/1034/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 giugno 2016, e di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 648/2012, così come modificato dal regolamento (UE) 2016/1033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016".

La c.d. Mifid II è considerata una delle direttive di maggior importanza nei confronti degli intermediari finanziari, volta non solo a riprendere gli obiettivi della direttiva originale (Mifid I), ma di amplificarne il campo di azione.

L’obiettivo principale era di aumentare la trasparenza delle negoziazioni e tutelare gli investitori attraverso una maggiore responsabilizzazione degli intermediari e rafforzando i poteri di controllo delle autorità di vigilanza di settore.  

Le tipologie dei soggetti interessati nelle nuove norme sono banche, SGR tradizionali, SIM (Società d’investimento mobiliare) Broker e Dealer, Gestori di mercati regolamentati, banche e società che forniscono i servizi di consulenza e gestione patrimoni e Energy & Commodity player.

Dal punto di vista strutturale la Mifid II mira a: rafforzare le attuali normative europee sui mercati finanziari; garantire che le negoziazioni organizzate si svolgono su piattaforme regolate; introdurre norme sul trading automatizzato e ad alta frequenza; migliorare la trasparenza e la vigilanza dei mercati finanziari; rafforzare la tutela degli investitori e migliorare le condizioni di concorrenza nel commercio e compensazione di strumenti finanziari.

I risparmiatori avranno pertanto la possibilità di investire e le imprese di investimento di prestare i servizi di investimento a livello transfrontaliero, in modo più semplice e a condizioni identiche in tutti gli stati dell’Unione. Come accennato prima, la Mifid II condivide lo scopo della direttiva del 2004, e così come nella direttiva originale, varie disposizioni garantiscono una corretta informazione per gli investitori e si occupano dei potenziali conflitti d’interesse tra le parti e richiedono un’adeguata profilatura del risparmiatore.

Un altro aspetto importante riguarda le modalità di interazione dell’impresa stessa con i mercati, clienti e tutti i soggetti coinvolti. La normativa prevede un innalzamento del livello d’informazione da fornire al cliente sui prodotti finanziari e consulenza. Nel nuovo tipo di sistema di consulenza descritto nella MIFID II l’intermediario dovrà spiegare al cliente in maniera chiara e trasparente il livello e la tipologia di consulenza, il grado di autonomia e di indipendenza che riesce a garantire ed il compenso che il cliente deve riconoscere.

Così, basandosi sulle norme esistenti, la MIFID II impone requisiti piuttosto onerosi per tutti i soggetti che operano nei mercati finanziari per un’opportuna gestione dei cambiamenti organizzativi e dei sistemi di trading.

La MIFIR invece disciplina i requisiti uniformi riguardanti la comunicazione al pubblico dei dati sulle negoziazioni. La normativa indica i poteri di intervento sui prodotti finanziari conferiti alle autorità competenti, all’ESMA e all’ALBE.

E' infine prevista una disciplina unitaria nell’ambito del sistema finanziario dell’istituto della segnalazione delle violazioni (c.d. whistleblowing).