La nuova disciplina del direct lending nel TUF

Negli ultimi anni il legislatore si è preoccupato di regolare e agevolare i finanziamenti, soprattutto nei confronti delle piccole e medie imprese, posti in essere da soggetti diversi dalle banche. L’erogazione diretta del credito da parte di questi soggetti necessita, però, di un coordinamento sul piano operativo con la disciplina già prevista per gli istituti bancari.

L’articolo 17 del decreto legge n.18/2016 ha formalizzato le modalità operative per la concessione di finanziamenti, ovvero il direct lending, da parte dei fondi di investimento alternativi (o FIA). Infatti, tale decreto ha introdotto tre articoli del TUF (artt. 46-bis, 46-ter, 46-quater) riguardanti la disciplina degli OICR di credito.

Già il decreto sviluppo n. 91/2014 (convertito dalla legge 116/2014), modificando l’articolo 1, c. 1, lett. K del TUF, aveva previsto per gli organismi di investimento collettivo la possibilità di investire in strumenti finanziari e crediti, inclusi quelli erogati a valere sul patrimonio dell’OICR. Il decreto del 2016 sopra citato è intervenuto anche su tale definizione, precisando che questi crediti erogati a valere sul patrimonio dell’OICR dovranno essere erogati solo a favore di soggetti diversi dai consumatori.

Il TUF prevede una distinzione tra l’erogazione diretta di crediti da parte di FIA italiani e di FIA UE in Italia. In particolare, per i fondi europei prevede delle specifiche condizioni che devono essere rispettate e una procedura di autorizzazione che il fondo deve seguire per poter operare in Italia.

Dottrina minoritaria ha da sempre ritenuto che già prima del decreto del 2014 i fondi di investimento potessero erogare crediti diretti, in quanto non vi era nessun divieto espresso nella normativa. Questa tesi richiamava il fatto che la legge prevedeva la possibilità di investire in crediti, senza specificare se questi crediti potessero derivare da un’erogazione diretta o meno. In ogni caso, tale divergenza è stata risolta con l’introduzione degli articoli 46-bis e 46-ter del TUF.

L’articolo 46-bis, intitolato “Erogazione diretta di crediti da parta di FIA italiani”, ribadendo espressamente quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, lett. k, afferma che i fondi di investimento alternativi italiani possono investire in crediti a valere sul proprio patrimonio, a favore di soggetti diversi da consumatori, nel rispetto delle norme del TUF e delle relative disposizioni attuative adottate ai sensi degli articoli 6 comma 1 e 39. La novità introdotta dal decreto 18/2016, quindi, è la previsione di poter erogare direttamente finanziamenti, infatti, i FIA italiani già potevano acquistare crediti.

Sulla base di questa norma, ai FIA italiani si applica il decreto del MEF 30/2015 attuativo dell’articolo 39 TUF che stabilisce i criteri generali cui devono uniformarsi gli OICR italiani. In particolare, tra gli OICR, e quindi anche i FIA, possono rientrare i fondi comuni di investimento, le Sicav e le Sicaf, con la differenza che per queste ultime il ruolo di gestore del patrimonio spetta alla società stessa, mentre per i fondi comuni di investimento il gestore è necessariamente una SGR dotata di propria soggettività.

Inoltre, il regolamento MEF precisa che in crediti diretti possono investire solamente gli OICR di investimento alternativo (i FIA) chiusi. Non specifica se si debba trattate di fondi chiusi riservati a investitori professionali, ma il regolamento della Banca d’Italia del 2015 ha stabilito che si può trattare anche di un fondo chiuso non riservato ad investitori professionali.

L’articolo 46-ter, invece, ha previsto per i FIA UE la possibilità sia di erogare direttamente finanziamenti a soggetti diversi dai consumatori, sia di acquistare crediti. A tal fine, di fondamentale importanza è il regolamento della Banca d’Italia del 23 dicembre 2016, in vigore dal 5 gennaio 2017, con cui viene data attuazione all’articolo 46-ter.

Il regolamento prevede che i FIA UE che vogliono operare in Italia devono comunicare l’intenzione alla Banca D’Italia con una comunicazione preventiva almeno sessanta giorni prima dell’inizio dell’attività, e precisa i documenti e le informazioni che dovranno essere inviati. La Banca d’Italia effettuerà una valutazione complessiva del FIA UE, verificando, tra le altre condizioni, che tale fondo sia stato autorizzato a investire in crediti e direct lending nel proprio Stato membro di origine. Sulla base della regola del silenzio-assenso, una volta trascorsi sessanta giorni dalla comunicazione preventiva, il fondo potrà legittimamente iniziare a operare in Italia.

Qualora la Banca Centrale italiana riscontrasse delle criticità, potrà iniziare un procedimento istruttorio entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione preventiva, al fine di emanare un divieto nei confronti del FIA UE di essere operativo in Italia.

L’art. 46-quater precisa che ai crediti erogati in Italia a valere sul proprio patrimonio, indipendentemente che si tratti di FIA italiani o UE, si applicano le disposizioni sulla trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti previste nel TUB. A quest’ultimo si dovrà fare riferimento anche per le sanzioni amministrative in caso di violazione della normativa. 

Nel regolamentare il direct lending in Italia, l’obiettivo del legislatore è di immettere nel mercato nuove e ingenti risorse finanziarie che possano dare la spinta necessaria ai soggetti operanti nel mercato italiano affinché vi sia una ripresa economica definitiva. Infatti lo strumento dei mini-bond introdotto per agevolare le microimprese risulta troppo costoso per queste ultime e poco appetibile per le banche.

In Italia, i beneficiari di tali interventi normativi volti ad agevolare la concessione del direct lending, sono soprattutto le piccole e medie imprese le quali difficilmente riescono a ottenere la liquidità necessaria per effettuare gli investimenti che permetterebbero loro di essere molto competitive sul mercato internazionale. Infatti, a seguito della stretta creditizia intervenuta in questi anni di crisi, le banche sono molto restie nel concedere prestiti soprattutto alle piccole imprese.

Concludendo, queste nuove forme di finanziamento, secondo gli esperti, si svilupperanno a pieno solo a seguito della creazione di un mercato del direct lending separato e distinto dal sistema bancario. Gli operatori dovranno cercare di creare un sistema tale per cui in primo luogo consenta di individuare facilmente le imprese che voglio usufruire di questi finanziamenti, e in secondo luogo permetta di raccogliere una moltitudine di dati relativi alle imprese al fine di poter effettuare un corretto calcolo del rischio di finanziamento.