Il D.L. 3 maggio 2016 n. 59: nuove luci e maggiori speranze per il soddisfacimento dei crediti.

Il 3 maggio 2016 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. 59/2016 recante “Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione”.

L’obiettivo del Legislatore è stato quello di conferire maggiori garanzie alle banche andando, da un lato, a ridurre le tempistiche per il recupero giudiziale dei crediti e dall’altro a introdurre nuovi strumenti di garanzia incrementa le forme di garanzie reali. La manovra potrà, in definitiva, avvantaggiare le banche perché la contrazione delle tempistiche per il recupero impatterà positivamente la cessione dei crediti in sofferenza.

Di seguito si esamineranno le più importanti novità.

Iniziando dagli istituti giuridici neonati, viene introdotto il cd. pegno non possessorio, in base al quale sui crediti concessi a un imprenditore, iscritto al registro dell’imprese, ai fini dell’esercizio dell’attività d’impresa, potrà costituirsi un pegno che si perfeziona senza il tipico effetto traslativo della consegna del bene al creditore. Quest’ultimo aspetto consentirà all’imprenditore di portare avanti l’attività, contando sulla materiale disponibilità del bene, che potrà anche trasferirsi e/o trasformarsi (cd. effetto rotativo), con passaggio del pegno sul corrispettivo del trasferimento ovvero sul bene che sia stato trasformato. L’oggetto del pegno è costituito da beni mobili, non registrati, funzionali all’attività dell’impresa, esistenti o futuri, non solo determinati ma anche determinabili con il riferimento a una classe merceologica ovvero a un valore complessivo.

La costituzione del pegno dovrà avvenire per atto scritto recante indicazione degli elementi suesposti, da iscriversi presso il “Registro dei pegni non possessori” presso l’Agenzia delle Entrate, sulla base di un decreto attuativo che sarà successivamente emanato.

L’iscrizione è importante per determinare il grado del pegno, ovvero la priorità dell’iscrizione ai fini dell’opponibilità: l’unica deroga è costituita dall’ipotesi in cui il pegno sia costituito a garanzia di finanziamento destinato all’acquisto di quello specifico bene, nel quale caso esso prevale sul pegno non possessorio anche se iscritto anteriormente.

Per l’escussione del pegno, il creditore - senza necessità di adire l’autorità giudiziaria, salvi i casi di contestazione - potrà procedere autonomamente alla vendita del bene gravato da pegno, mediante procedura competitiva, e/o all’escussione del credito, ovvero locare il bene gravato imputando i canoni a concorrenza del credito ovvero, se previsto dal contratto, appropriarsi del bene gravato fino a concorrenza del credito.

Ulteriore istituto è quello del “Finanziamento alle imprese garantito da trasferimento di bene immobile sospensivamente condizionato”.

Il finanziamento contratto dall’imprenditore, con un istituto bancario, potrà essere garantito dal trasferimento, in favore di quest’ultimo, della proprietà o di altro diritto su bene immobile dell’imprenditore, o di un terzo concedente, in via condizionata sospensivamente all’inadempimento; la stipula dovrà avvenire per atto pubblico notarile.

Per il funzionamento di questo patto marciano, il creditore dovrà notificare al debitore e/o al terzo concedente e/o ad altri soggetti interessati la propria manifestazione di volontà di avvalersi della clausola e, decorsi 60 giorni, adire il tribunale affinchè disponga una perizia sull’immobile oggetto della garanzia. Espletata la perizia, la condizione sarà avverata e il bene passerà al creditore previa, se del caso, corresponsione al debitore del Delta tra valore dell’immobile risultante dalla perizia e credito garantito.

Per i contratti di finanziamento ipotecari già in essere alla data di entrata in vigore, la previsione della clausola in parola richiede una modifica del contratto, da stipularsi per atto pubblico notarile.

Oltre all’introduzione di nuovi istituti giuridici, il D.L. 59/2016 introduce delle modifiche al codice di procedura civile, sul versante ‘esecutivo’.

L’opposizione all’esecuzione non potrà proporsi dopo che è stata disposta la vendita o l’assegnazione, salvi i casi in cui il ritardo dipenda da causa non imputabile all’opponente; dello sbarramento temporale dovrà darsi avvertimento nell’atto di pignoramento. I tentativi di vendita dovranno essere determinati, dal giudice, in un numero non superiore a tre e nel limite di sei mesi.

Ulteriori modifiche si avranno sulle procedure concorsuali, avviando in via telematica le adunanze dei creditori e le udienze, fermo il diritto al contraddittorio per tutti i legittimati.

Al fine di garantire trasparenza e massima informazione, si prevede l’istituzione di un “registro delle procedure esecutive, concorsuali e di gestione della crisi d’impresa”, in parte ad accesso pubblico, ove saranno raccolte tutte le informazioni e i documenti relativi a procedure esecutive, concorsuali, di accordi di ristrutturazione dei debiti e amministrazione straordinaria.

In definitiva, l’intervento in parola andrà a incentivare il ricorso, non solo ai nuovi strumenti apprestati a garanzia dei finanziamenti bancari, ma più in generale, al soddisfo del credito anche in via esecutiva, strada che in precedenza veniva esperita come extrema ratio e che ora si presente, invece, in maniera più agevole e rapida.