La nuova riforma del lavoro. Start-up protagoniste del cambiamento

 

Di recentissima approvazione, il D.L. N°76 /2013 (cosidetto “Pacchetto Lavoro”) costituisce un nuovo sensibile atto di riforma del mercato del lavoro.

Le misure adottate dall'esecutivo, “per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, e della coesione sociale” sono, in proporzione significativa, di estremo interesse per le cd. start-up innovative che risultano destinatarie dirette o mediate, in settori diversi (finanziario, societario, contrattuale), di interventi orientati a facilitarne costituzione e funzionamento. 

Le nuove start-up

Le nuove disposizioni introducono condizioni piu' elastiche per accedere alla categoria delle nuove imprese interessate da semplificazioni e agevolazioni fiscali agli investitori, in favore delle quali (anche in composizione cooperativa) viene previsto uno stanziamento di fondi per circa 160 milioni di euro.

La normativa prevede, inoltre, l'estensione del modello di srl semplificata anche agli imprenditori con più di 35 anni (cd. srl semplificata).

Viene, quindi,  soppresso l'obbligo, precedentemente previsto per i soci di start up, persone fisiche, di mantenere per due anni la maggioranza delle quote o delle azioni e dei diritti di voto.

Ridotta la percentuale obbligatoria in spese in ricerca e sviluppo  del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa, dal 20% al 15%, e attenuati i requisiti per quanto concerne i titoli scolastici dei founding partners.

Importanti misure sono da segnalarsi, in ambito di complessiva riforma dell'istituto, per la disciplina del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato nelle start up innovative, istituto introdotto dall' articolo 28 del Dl 179/2012, convertito dalla legge 221/2012.

Come noto queste imprese possono eccezionalmente usufruire di un modello contratto “acausale”, di durata minima di sei mesi.

La particolare disciplina implica che, qualora una start-up innovativa proceda ad assunzione del dipendente per svolgere attività relative all’oggetto sociale dell’impresa, le necessarie ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo si considerano presuntivamente dimostrate e non richiedono prova ulteriore.

Importante incentivo anche quello che permette, per assunzioni effettuate entro l'arco temporale massimo permesso, di 36 mesi, prorogabili a 48,  che successivi contratti a termine possano essere stipulati senza osservare gli intervalli minimi richiesti all’articolo 5, comma 3, del Dlgs 368/2001.

Promosso, in ultimo, il nuono finaziamento di misure per autoimpiego (80 milioni) e per le cooperative di giovani coinvolte nella valorizzazione di beni pubblici e inclusione sociale (80 milioni), con accesso a contributi anche a fondo perduto e mutui a tasso agevolato.

Il Pacchetto Lavoro

Il decreto lavoro interviene in numerosi ulteriori settori.

Particolare interesse destano le norme in materia di regolamentazione del contratto di lavoro a termine, di quelli di collaborazione, alle incentivazioni alle assunzioni di giovani e tirocinanti.

Contratto a termine:

Nuovamente riformato il regime degli intervalli necessari tra la stipula di un contratto a tempo determinato e un altro: reintrodotta la pausa a 10/20 giorni, in relazione alla durata del contratto, con abrogazione dei termini solo un anno fa originati dala Legge Fornero.

Apprendistato:

Le nuove misure facilitano un accesso più semplice a questa modalità contrattuale, attenuando gli oneri elaborativi del piano formativo individuale.

Incentivi alle assunzioni:

Il disoccupato che sta ricevendo l' Aspi – la nuova indennità di disoccupazione introdotta dalla Legge Fornero- diviene   un collaboratore notevolmente appetibile per una nuova assunzione in quanto portatore in dote al nuovo datore di lavoro di un bonus mensile del 50% sul residuo Aspi non ancora ricevuto.  

Inoltre il datore di lavoro, potra' godere di un incentivo  in termini di decontribuzione, per la assunzione di lavoratori in età compresa tra i 18 e i 29 anni, cio' fino al 30 giugno 2015.

L’incentivo corrisponderà ad un terzo della retribuzione mensile lorda, per un periodo di 18 mesi, e il datore di lavoro  ne beneficerà attraverso un conguaglio di carattere contributivo nelle dichiarazioni mensili. 

Questo in ipotesi di nuove assunzioni.

Ma se il datore di lavoro deciderà di convertire un rapporto di lavoro da determinato a “indeterminato” (aumentando con cio' il numero dei propri assunti), godrà altresi' di un periodo di 12 mesi nel quale potrà uufruire delle facilitazioni esposte.

Lavoro intermittente:

Il legislatore decide, inoltre, di ritoccare nuovamente e rilanciare l'istituto  del  lavoro intermittente.

In particolare è previsto, per la legittimità di tale tipologia contrattuale un tetto massimo di 400 giornate lavorative nell'arco di tre anni con previsione, in caso di superamento, di trasformazione in contratto di lavoro «a tempo pieno e indeterminato».

Collaborazioni a progetto:

L'azienda dovrà evitare la assegnazione di compiti puramente «esecutivi e ripetitivi» nella predisposizione del progetto di lavoro, pena il rischio di declaratoria di nullita' del medesimo e conversione del rapporto a tempo indeterminato.

Estesa, inoltre, a tale categoria contrattuale, la tutela in materia di convalida delle dimissioni.

Tirocini:

La nuova normativa dispone l'erogazione di fondi per finanziare di il tirocinio formativi di giovani, totalmente inattivi (i cd. “NEET”), che origineranno un contributo di circa 3 mila euro per  periodi di sei mesi di avvicinamento al lavoro.

Tale provvedimento sarà reso esecutivo con la collaborazione delle Universita' e degli Enti di ricerca.

Altri fondi,  per circa 10,6 milioni di euro, finanzieranno i tirocini curriculari degli studenti universitari presso enti  pubblici e privati, effettuati in forma di stages destinatari di rimborsi pagati in parte dallo Stato in parte dall'utilizzatore.

Anche in questo caso Ministero dell'Università e atenei ricopriranno un ruolo fondamentale per il buon esito dell'iniziativa.

Obblighi di comunicazione tra impresa e DTL

Vengono accentuati gli obblighi di documentazione  previsti per le imprese, che dovranno comunicare frequentemente con le direzioni del lavoro in tema di nuove assunzioni, e modifiche successive dei rapporti di lavoro in corso.

Attività che saranno opportunamente e specificamente seguite da trasmissione dei relativi atti presso gli uffici ministeriali.

La nuova riforma del lavoro costituisce, per quanto abbiamo appena esaminato, l'ulteriore tentativo di dare impulso positivo al mercato del lavoro, con particolare riferimento alle start up innovative.

BLB STUDIO LEGALE, anche con il proprio dipartimento lavoro, presso le sedi di Milano e Roma, affianca, nell'ambito del progetto specifico “BLB START-UP”, i nuovi giovani imprenditori, condividendone progetti ed entusiasmo.

Avv. Alberto Stocco

Avv. Nicolino Gentile

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