LA COMMISSIONE UE: ORIENTAMENTI IN TEMA DI APPALTI PUBBLICI IN EMERGENZA DA COVID-19

Pubblicati in Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea gli Orientamenti della Commissione europea in materia di appalti pubblici in condizioni di emergenza da Coronavirus.

***

Gestire la pandemia da nuovo Coronavirus richiede soluzioni in tempi brevi. In particolare, in materia di appalti pubblici, per l’approvvigionamento di forniture e servizi di prima necessità, tra cui dispositivi di protezione quali mascherine, guanti, dispositivi e forniture mediche, oltre che infrastrutture ospedaliere ed informatiche, fondamentali per il personale medico e per i cittadini al fine di fronteggiare l’emergenza.

Negli orientamenti pubblicati in Gazzetta ufficiale dell’UE il 1° aprile 2020, la Commissione chiarisce le opzioni e le tempistiche di approvvigionamento per gli acquirenti pubblici nella corrente situazione di crisi sanitaria, ai sensi della Direttiva 2014/24/UE in materia di appalti pubblici, la quale già predisponeva regole particolari in casi di urgenza ed estrema urgenza, come quelli che gli Stati membri si trovano oggi ad affrontare.

Il quadro in materia di appalti permette agli acquirenti pubblici degli Stati membri di portare avanti una strategia multifase.

In primo luogo, per soddisfare le esigenze in breve termine, gli acquirenti pubblici dovrebbero affidarsi alla flessibilità riconosciuta dal quadro UE in tema di appalti pubblici, il quale statuisce strumenti e modalità concrete per fronteggiare le situazioni di emergenza. Al contempo, essi potrebbero procedere mediante appalti congiunti, traendo vantaggio dalle iniziative di aggiudicazione avviate dalla Commissione e dagli Stati membri per l’approvvigionamento di forniture mediche.

In secondo luogo, in situazioni di urgenza, si consente di ridurre considerevolmente i tempi d’appalto, accelerando, di fatto, sia le procedure aperte che quelle ristrette, per rispondere efficacemente ed in prima battuta alle esigenze nel medio termine. Gli acquirenti pubblici potranno, dunque, scegliere tra procedure di aggiudicazione aperte o ristrette (art. 26, paragrafo 2 della Direttiva). Per le procedure aperte solitamente si applica un termine di 35 giorni per la presentazione delle offerte, ridotti a 15 per casi di urgenza debitamente motivati. Per le procedure ristrette la Direttiva prevede il termine di 30 giorni, riducibili ora a 15, per la presentazione delle domande di partecipazione, e ulteriori 30 giorni, riducibili ora a 10, per la presentazione delle offerte. Seppur in tempi più brevi, - come chiarisce la Commissione - le aggiudicazioni tramite siffatte procedure “accelerate” consentono comunque di rispettare la concorrenza, i principi di parità di trattamento e di trasparenza.

In terzo luogo, in caso di estrema urgenza, è possibile anche ricorrere ad una procedura negoziata che non preveda la previa pubblicazione (art. 32), al fine di ridurre ulteriormente i termini degli acquisti di forniture e servizi, a pochi giorni o addirittura a poche ore. Tale procedura può essere invocata “nella misura strettamente necessaria”, quando non sia possibile rispettare i termini per le procedure aperte, ristrette o competitive con negoziazione, per ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice. In tal modo, gli acquirenti pubblici saranno in grado di condurre direttamente le trattative con i possibili contraenti, senza “obblighi di pubblicazione, termini, numero minimo di candidati da consultare o altri obblighi procedurali”, dando luogo, di fatto, ad una vera e propria aggiudicazione diretta nei confronti di operatori economici preselezionati. Tale modalità di appalto rimane eccezionale ed è, pertanto, fortemente limitata al solo caso in cui l’operatore sia l’unico in grado di consegnare le forniture nel rispetto dei vincoli tecnici e temporali che l’emergenza impone, poiché tale aggiudicazione avviene in deroga al principio fondamentale della trasparenza. Le amministrazioni aggiudicatrici dovranno valutare il soddisfacimento delle condizioni per il ricorso alla “procedura negoziata senza previa pubblicazione”, giustificandone l’eventuale scelta in apposita relazione unica, nella quale si dovrà dare conto della presenza dei seguenti criteri cumulativi:

1)     Evento imprevedibile per l’amministrazione aggiudicatrice, che in tal caso è certamente rappresentato dall’emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus.

2)     Impossibilità di rispettare i termini astrattamente previsti per le procedure aperte o ristrette accelerate a causa dell’estrema urgenza, valutando le circostanze caso per caso.

3)     Sussistenza di un nesso di causalità tra l’imprevedibilità dell’evento e l’estrema urgenza.

4)     L’utilizzo limitato delle procedure negoziate senza previa pubblicazione al solo fine di colmare le lacune del sistema, fino al quando non sarà possibile procedere tramite soluzioni più stabili e regolari.

Non si prevedono vincoli procedurali per le particolari circostanze di emergenza disciplinate dalla direttiva e sarà possibile, dunque:

-        Contattare gli operatori economici UE o extra UE, a mezzo posta elettronica, via telefono o personalmente, per concordare l’incremento delle forniture, l’avvio o il rinnovo delle stesse.

-        Fornirsi di agenti dotati di buoni contatti sul mercato.

-        Inviare propri rappresentanti direttamente in loco affinché provvedano alla consegna delle forniture.

Infine, ove ciò non fosse sufficiente in quanto appalto tecnicamente o fisicamente complesso al di là delle brevi tempistiche, gli acquirenti pubblici saranno incentivati ad interagire con il mercato alla ricerca di soluzioni alternative ed eventualmente innovative (eventualmente con l’ausilio di nuovi strumenti digitali) in grado di stimolare l’offerta, ottenere un miglior rapporto qualità-prezzo (good value for money) e maggiore accessibilità alle forniture. Inoltre, le interazioni con il mercato permettono di tenere in debita considerazione anche aspetti strategici del public procurement, quali “prescrizioni ambientali, sociali e di innovazione, compresa l’accessibilità ai servizi acquistati”.

In conclusione, la disciplina di cui sopra riconosce agli Stati membri la massima flessibilità di cui necessitano per l’acquisto di beni e servizi essenziali nel minor tempo possibile contro l’emergenza Covid-19, fino a che non sarà possibile trovare situazioni concordate e stabili, quali contratti quadro di forniture e servizi conclusi tramite procedure perfettamente regolari (incluse quelle accelerate) e rispettose dei principi della concorrenza, della trasparenza, oltre che della par condicio competitorum e del favor partecipationis.