Scontrino o fattura elettronica obbligatori anche per il bike sharing

Il servizio di bike sharing non sfugge all’obbligo di scontrino elettronico dal 2020 e, fino ad allora, neppure al rilascio della ricevuta o dello scontrino cartaceo.

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’Interpello n. 396 dell’8 ottobre 2019, ha fissato alcuni punti chiari in materia di IVA e di certificazione delle operazioni. In particolare, il servizio di noleggio biciclette effettuato tramite App e con pagamenti tracciati non rientra tra quelli esonerati dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi. Quindi, fino al 31 dicembre 2019, sarà obbligatorio il rilascio dello scontrino o della ricevuta fiscale e, a partire dal 2020, sarà altrettanto obbligatorio migrare alla nuova certificazione telematica dei corrispettivi rilasciando al cliente il documento commerciale. In alternativa, sarà sempre possibile optare per l’emissione della fattura elettronica, qualora in possesso del codice fiscale del fruitore del servizio di bike sharing, indipendentemente dalla preventiva richiesta del cliente stesso.

L’Agenzia delle Entrate ha specificato che rientrano tra i soggetti esonerati dai corrispettivi telematici coloro che effettuano operazioni relative a servizi elettronici resi a committenti privati, ovvero che (ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento 15 marzo 2011, n. 282):“comprendono i servizi forniti attraverso Internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata da un intervento umano minimo, e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell’informazione”. Da tale definizione, sia pure ampia e poco chiara, si evince che sono tuttavia esclusi i soggetti che effettuano operazioni con soggetti privati relative ad un servizio di bike sharing.

A tracciare i confini dell’esonero è l’Agenzia delle Entrate, con la risposta al summenzionato interpello. Il caso di specie concerne una società di bike sharing che gestisce la propria attività di noleggio mediante un’App, la quale consente il pagamento esclusivamente con PayPal o carte. Sul presupposto che si trattasse di servizi resi con strumenti unicamente elettronici, la società ha richiesto se, oltre all’effettuazione di un incasso tracciabile, in caso di prestazione verso clienti privati fosse sufficiente l’annotazione nel registro dei corrispettivi, quindi senza rilascio di ricevuta, scontrino o dal 1° gennaio 2020 di un documento commerciale, prevedendo altresì l’emissione di una fattura elettronica ove richiesta o nel caso in cui il cliente fosse un soggetto I.V.A..

Il parere dell’Agenzia delle Entrate non lascia alcun dubbio sul punto: pur essendo connotato da un’alta dose di digitalizzazione, il servizio di bike sharing è considerato ai fini fiscali come “locazione onerosa di cosa mobile”. Non si è infatti in presenza di un servizio fornito attraverso internet o una rete elettronica e con una natura che rende la prestazione esclusivamente automatizzata, contraddistinta da un intervento umano minimo ed impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell’informazione. Proprio per tale motivo, la società non è esonerata dall’espletamento degli obblighi di certificazione.

Il gestore del servizio di noleggio di biciclette tramite App resta quindi obbligato ad emettere scontrino e ricevuta fiscale. A partire dal 2020, sarà inoltre obbligato alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi e all’emissione del documento commerciale. L’unica alternativa è costituita dall’emissione della fattura elettronica, qualora in possesso del codice fiscale del cliente.

Dott. Giuseppe Buonamassa

Dott.ssa Chiara Maria Ramella