In caso di reintegrazione, l’indennità di mobilità è da considerarsi aliunde perceptum

Come noto, nei casi in cui vi sia stata la reintegrazione di un lavoratore licenziato nell’ambito della procedura di mobilità, in caso di  violazione di criteri di scelta e, di conseguenza, di licenziamento illegittimo, il lavoratore stesso avrà diritto all’indennità di cui all’art. 18 c. 4 dello Statuto dei Lavoratori corrispondente a  12 mensilità.

Da questo indennizzo andrà però sottratto il cosiddetto aliunde perceptum: si tratta di tutti i redditi da lavoro che il dipendente abbia percepito dopo il licenziamento, compresa l’indennità di mobilità.

La recente sentenza del Tribunale di Cassino (22.02.2017) considera l’ indennizzo ex art. 18 St. Lav alla stregua dei redditi di lavoro (pur non essendolo) attribuendogli dunque una valenza risarcitoria, ritenendolo dunque soggetto al principio generale della compensatio lucri cum damno, contrariamente alla giurisprudenza più risalente che non lo considera affatto un aliunde perceptum.