Il Consiglio dei Ministri approva lo schema di d.lgs per la disciplina del distacco transfrontaliero

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, riguardante l’applicazione della direttiva 96/71/CE che regola il distacco transfrontaliero.

Cosa si intende per distacco di lavoratori?

Si configura l'istituto del distacco di lavoratori quando un datore di lavoro (detto distaccante), sotto la propria direzione, mette a disposizione di un altro soggetto (chiamato distaccatario) uno o più lavoratori (cosiddetti distaccati) per un periodo limitato e per realizzare un'attività lavorativa, concordata tramite contratto concluso tra le due parti.

Inoltre il distacco può avvenire, oltre che tra due imprese di nazionalità italiana e con sede in Italia, anche col trasferimento del lavoratore presso una sede di lavoro sita in un altro Paese dell’UE: si parlerà, in questo caso, di distacco transfrontaliero.

E' prevista l'attribuzione alla società detta distaccataria dei poteri direttivi e disciplinari nei confronti del lavoratore (tranne quello di interrompere il rapporto originario) e restano in capo al datore di lavoro tutti gli obblighi contrattualmente assunti (previdenziali, retributivi, ecc.).

Gli obiettivi fondamentali della Direttiva sono:

- contrastare fenomeni quali il distacco abusivo, che porta alla violazione dei diritti fondamentali dei lavoratori;

- combattere la concorrenza sleale;

- agevolare la cooperazione tra gli Stati membri nell’accertare l’autenticità dei distacchi e nel reprimere e perseguire i distacchi abusivi,  avvalendosi della piattaforma informatica europea IMI, veicolo per lo scambio di informazioni tra le Autorità dei diversi Stati membri.

Con il decreto vengono elencati gli elementi fattuali utili a verificare la validità del distacco prevedendo che il lavoratore distaccato venga a tutti gli effetti considerato alle dipendenze del distaccatario, qualora il distacco transnazionale fosse non autentico.

Inoltre, vengono disciplinate le condizioni di lavoro dei lavoratori distaccati in Italia e dispone che tali condizioni debbano essere corrispondenti a quelle dei lavoratori italiani che prestano analoga attività, prevedendo che l’utilizzatore sia solidalmente responsabile in caso di inadempimento agli obblighi retributivi e contributivi da parte dell’impresa distaccante.

Vi è, inoltre, l’obbligo per l'impresa distaccante di comunicare, 24 ore prima dell'inizio dell'attività, il distacco dei suoi lavoratori, fornendo informazioni riguardanti: l’impresa distaccante, l’impresa distaccataria, l’identità e numero dei lavoratori distaccati, natura del contratto in base al quale viene effettuato il distacco.

Per approfondimenti: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-466_it.htm