IL PRIMO ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DEL CAPOLUOGO LOMBARDO

GLI AVVOCATI DI MILANO REGISTRANO IL PRIMO ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DEL CAPOLUOGO LOMBARDO.

La legge 27 gennaio 2012 n. 3 ha introdotto nel nostro ordinamento una procedura particolare per risolvere le situazioni di sovraindebitamento (ossia “la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni”, art. 6 della legge) di coloro che non sono assoggettabili alla legge fallimentare, e dunque di piccoli imprenditori, professionisti e privati.

In particolare, il debitore può proporre un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano che preveda scadenze e modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, e che indichi le possibili garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti e le modalità per l'eventuale liquidazione dei beni, al fine di sanare la propria posizione debitoria.

Il debitore ove decida di non proporre istanza al Tribunale per la nomina di un professionista abilitato, può direttamente rivolgersi a un Organismo di Composizione della Crisi, al quale la legge attribuisce diversi compiti, tra i quali quello di assistere il debitore durante l'elaborazione del piano di ristrutturazione o della formulazione della proposta di accordo con i creditori e di verificare che i dati dell'accordo e la documentazione siano corretti e veritieri; quello di fare da tramite tra il debitore e tutti i creditori e quello di assolvere alle formalità pubblicitarie e alle funzioni di liquidatore, ove ordinato dal giudice.

Presso il Registro ufficiale del Ministero della Giustizia sono indicati gli organismi che sono stati costituiti in Italia, e il 4 aprile è stato registrato il primo Organismo di Composizione della Crisi di Milano, creato dagli avvocati meneghini. Trattasi del trentaquattresimo organismo registrato presso l’elenco ufficiale.

Oltre che da avvocati, gli Organismi possono essere costituiti anche da commercialisti, notai e Pubbliche Amministrazioni, nello specifico Regioni, Province/Città Metropolitane, Comuni, Università, Camere di Commercio. La disciplina relativa a requisiti, compensi e obblighi dei componenti è contenuta nel D.M. 24 settembre 2014 n. 202.