DAL MARCHIO “CE” A QUELLO “UE”: A MARZO LA NUOVA DISCIPLINA

Il 23 marzo 2016 entrerà in vigore il nuovo Regolamento UE n. 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio: il marchio comunitario si chiamerà marchio dell’Unione Europea, e l’agenzia preposta al suo rilascio (ora Ufficio per l’armonizzazione nel Mercato Interno, UAMI, la più grande agenzia decentrata dell’Unione) sarà l’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO).

Le novità introdotte non si limiteranno però alla nomenclatura.

La storia del primo strumento di tutela della proprietà intellettuale valido in tutta Europa inizia nel 1993, quando il regolamento sul marchio comunitario istituì l’UAMI, presso il quale, nel tempo, sono giunti a registrarsi fino a 100.000 marchi ogni anno. I numeri crescenti hanno confermato la necessità di un sistema di tutela – e di un mercato – della Proprietà Intellettuale tra gli Stati Membri sempre più armonizzato e governato da regole che ne garantiscano l’efficienza.

Così, nel 2008, la Commissione diede il via ad un processo valutativo del sistema di norme e lo studio del Max Planck Institute contribuì ad elaborare una proposta di legge per la consultazione pubblica e la valutazione d’impatto: il testo pubblicato è il risultato di una fase negoziale tra le istituzioni, ma l’iter potrà dirsi veramente concluso solo trascorsi 21 mesi dall’entrata in vigore, quando cioè le ultime modifiche tecniche saranno implementate da disposizioni di diritto derivato.

Oltre alle modifiche istituzionali e fiscali, anche sul piano tecnico verranno introdotte molte novità in tutti gli aspetti della disciplina del marchio, con l’obiettivo finale di “modernizzare il sistema del marchio d'impresa nell'Unione rendendolo più efficace, efficiente e coerente nel suo insieme e adeguandolo all'era di Internet”, come si legge nelle premesse al Regolamento.

Ciò si concretizzerà, ad esempio, a partire dal regime in materia di ricerca di anteriorità dei marchi d'impresa, che diverrà facoltativo e più semplice, con l’intento dichiarato di “renderlo più flessibile in termini di esigenze e preferenze dell'utente”. Il legislatore europeo richiede infatti, espressamente, che il procedimento di ricerca, sia nell'ambito del sistema del marchio UE che in quello dei sistemi nazionali, venga integrato da motori di ricerca generalisti, rapidi e potenti, messi gratuitamente a disposizione del pubblico nell'ambito della cooperazione tra l'EUIPO e gli uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri, compreso l'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale.

Cambierà anche la veste del marchio UE, in quanto il Regolamento sopprime il criterio della rappresentazione grafica dalla definizione dello stesso, d’ora in poi richiedendo soltanto che la rappresentazione sia chiara, precisa, autonoma, facilmente accessibile, intellegibile, durevole e obiettiva. Anche qui, si fa espresso richiamo alle nuove esigenze imposte da nuovi materiali, tecnologie e tecniche di stampa.

Per quanto attiene al procedimento di esame della domanda di registrazione, esso sarà accentrato in capo all’EUIPO, venendo meno la possibilità di presentare la domanda presso gli uffici nazionali, e di fatto incrementando la rapidità ed uniformità di standard.

Ed anche in tema di procedura di ricorso avverso una decisione dell’Agenzia, le modifiche – sulla stessa linea – saranno volte ad una velocizzazione delle tempistiche ed a garantire maggiormente la certezza del diritto.