D.lgs. Internazionalizzazioni: principali novità in materia fiscale.

Il 22 Settembre 2015 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo del 14 Settembre 2015, n. 147, recante “Disposizioni e misure per la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese”.

Come è noto il provvedimento in questione modifica il precedente Decreto del Presidente della Repubblica 29 Settembre 1973 n. 600, ponendosi come obiettivo principale quello di definire e rafforzare il ruolo che il fisco deve svolgere a sostegno dell’internazionalizzazione delle imprese attraverso due modalità: la prima è di ridurre i vincoli delle operazioni transfrontaliere; la seconda è di creare un quadro normativo certo per gli investitori.

La certezza delle regole si accompagna alla necessità per il legislatore nazionale di adeguare l’ordinamento domestico agli sviluppi comunitari dell’Ocse e della giurisprudenza della Corte di Giustizia europea.

 

Le modifiche apportate dall’esecutivo vedono quali soggetti interessati: le imprese estere che effettuano investimenti o esercitano attività in Italia, le imprese italiane con attività transnazionale e, non di meno, le imprese italiane che svolgono attività interne.

 

Il rinnovato pacchetto normativo offrirà una serie di benefici.

Degna di nota è la possibilità stabilita dall’art. 13 di dedurre le perdite su crediti.

Il legislatore, intervenendo sull’art. 101 c. 5 TUIR, stabilisce che “è possibile dedurre le perdite su crediti, non solo quando il debitore è assoggettato a procedure concorsuali ovvero se le perdite risultano da elementi certi e precisi (che sussistono comunque in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio, operata in applicazione dei princìpi contabili, o per i crediti di modesta entità), ma anche quando il debitore è “assoggettato a procedure estere equivalenti” di Stati con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni (dalla data di ammissione) ovvero ha concluso un piano idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria.”

La deducibilità delle perdite è ammessa nel periodo di imputazione in bilancio, anche quando detta imputazione avviene in un periodo di imposta successivo a quello in cui si verificano gli elementi certi e precisi o l’assoggettamento a una procedura concorsuale dei debitori.

 

Ma l’obiettivo più importante ed audace del decreto è quello di aumentare la competitività delle imprese italiane; a tal proposito esempio significativo è l’introduzione della c.d “Branch exemption” ossia la possibilità che in capo ad un’impresa residente nel territorio dello Stato non assumano rilevanza fiscale gli utili e le perdite realizzati dalle sue stabili organizzazioni all’estero. Questa previsione eliminerebbe lo svantaggio competitivo delle imprese italiane rispetto ai competitor internazionali.

 

Il provvedimento conferma le norme sul rafforzamento dei ruling internazionali. Sono contemplati accordi preventivi con il fisco per le imprese che detengono attività internazionali i cui principali ambiti di operatività riguardano:

·     la disciplina dei prezzi di trasferimento infragruppo,

·     l’attribuzione di utili e perdite alle stabili organizzazioni,

·     la valutazione preventiva dei requisiti che configurano una stabile organizzazione situata nel territorio italiano,

·     l’individuazione, nel caso concreto specifico, delle norme sull’erogazione o la percezione di dividendi, royalties, interessi e altri componenti reddituali a o da soggetti non residenti.

 

Riteniamo vada interpretata con estremo favore la volontà del legislatore di attrarre gli investimenti delle aziende straniere multinazionali operanti in Italia attraverso un trattamento fiscale semplificato e certo nelle tempistiche sulle operazioni realizzate nel Paese.