DAL 'NUOVO PRECETTO'----SOVRAINDEBITAMENTO E REQUISITI DI ACCESSO AL C.D. FRESH START

Com’è noto, con il D.L. n. 83/2015 (c.d. decreto “anti credit crunch”), entrato in vigore il 27 giugno scorso, il Legislatore (ex art. 13) ha modificato il 2° comma dell’art. 480 c.p.c., dedicato alla “forma del precetto”, prevedendo un nuovo adempimento formale per il creditore, il quale è tenuto ad avvertire il debitore che, con l’ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice”, può concludere con i creditori un accordo di composizione della crisi o proporre un “piano del consumatore”ponendo rimedio alla situazione di sovraindebitamento.

Ciò ci offre l’opportunità di intraprendere un focus sulle tre procedure paraconcorsuali di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, di piano del consumatore e di liquidazione del patrimonio del debitore previste dal Legislatore del 2012 con la legge n. 3, soffermandoci in particolare sui requisiti, oggettivo e soggettivo, di accesso alle summenzionate procedure e sulle recenti applicazioni giurisprudenziali dei medesimi requisiti.

Ormai tre anni fa, in un clima di forte crisi economica e finanziaria, il Legislatore, tramite L. 3/2012, ha introdotto nel nostro ordinamento una procedura finalizzata a porre rimedio alle situazioni di “sovraindebitamento” non soggette, né assoggettabili, alle procedure concorsuali previste dalla legge fallimentare (cfr. art. 6, L. 3/2012). L’obiettivo della legge, in tal senso, era chiaro: consentire l’esdebitazione delle passività per permettere al debitore non fallibile ed al consumatore di ottenere la cancellazione dei debiti al fine di ripartire da zero (c.d. fresh start) e riacquisire un ruolo attivo nell’economia. Il testo originario della norma prevedeva la sola procedura degli accordi di composizione della crisi, successivamente, a seguito delle modifiche apportate dalla legge n. 221/2012, ne sono state aggiunte altre due: il piano del consumatore e la procedura di liquidazione del patrimonio.  In estrema sintesi, questo articolato sistema prevede tre diversi istituti:

·      Accordo di composizione della crisi: mediante questa procedura al debitore non fallibile (o al consumatore), che si trova in una situazione di sovraindebitamento, viene attribuita la possibilità di concludere con i creditori un accordo di ristrutturazione dei debiti e soddisfazione dei crediti sulla base di un piano che assicuri il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili (art. 7, comma 1);

·      Piano del consumatore: al consumatore in stato di sovraindebitamento, fermo il diritto di proporre accordo ai creditori ai sensi del comma 1 art. 7, è riconosciuta la possibilità di predisporre un piano (piano del consumatore) che viene omologato e reso effettivo dal giudice senza la necessaria accettazione dei creditori (art. 7, comma 1-bis);

·      Procedura di liquidazione della crisi: quest’ultima consente l’accesso alla liquidazione giudiziaria di tutti i beni del debitore.

Venendo ai requisiti di accesso alle summenzionate procedure, occorre che siano rispettati due requisiti, uno oggettivo, l’altro soggettivo.

Quanto al requisito oggettivo, si tratta del  sovraindebitamento, ovvero una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio liquidabile per farvi fronte. Una simile condizione di squilibrio può concretizzarsi e in una situazione di crisi finanziaria (rilevante difficoltà di adempiere alle proprie obbligazioni ex art. 6, comma 2, lett. a) e in uno stato d’insolvenza (definitiva incapacità di adempierle correttamente ex art. 6, comma 2, lett. a). Si tratta dunque di un termine molto ampio che ricomprende, ad esempio, anche i casi in cui il consumatore si trovi in difficoltà nel pagare le rate di un mutuo o di un finanziamento.

Quanto al requisito soggettivo, occorre anzitutto premettere che in ogni caso l’accesso alle procedure di cui sopra non è ammissibile in tutte le ipotesi di cui all’art. 7, comma 2. Salve queste limitazioni, i soggetti cui il Legislatore riconosce il diritto di accedere alle suddette procedure sono il debitore non fallibile ed il consumatore.

Sul corretto significato di consumatore, tuttavia, vi sono ancora dei contrasti: in proposito, con recente sentenza (n. 13047/2015), ha avuto modo di pronunciarsi il Tribunale di Milano nei termini che seguono: “la verifica del requisito (ex art. 6 della legge 3/2012) della qualifica di consumatore del soggetto che chiede di essere ammesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi dell’articolo 8 della citata legge (accordo o piano del consumatore) deve essere effettuata interpretando in senso stretto e rigoroso il rapporto di funzionalità al privato consumo delle obbligazioni contratte, poiché diversamente non potrebbero giustificarsi i benefici procedimentali riconosciuti a tale procedura, caratterizzata dalla maggiore semplicità del procedimento rispetto a quello degli accordi di composizione della crisi da sovraindebitamento e della soggezione al solo controllo del tribunale e non alla approvazione dell’accordo dalla maggioranza dei creditori.

Sembra, pertanto, di poter concludere che se, da una parte, anche l’imprenditore o il libero professionista possono rivestire la qualifica di “consumatore” a condizione che le obbligazioni determinanti lo stato di “sovraindebitamento” non siano riferibili in alcun modo all’attività d’impresa o professionale svolta, dall’altra è necessario accertare  la sussistenza di un forte vincolo di destinazione al privato consumo delle obbligazioni summenzionate.