Startupper del 2015 e possibilità di accesso al nuovo regime fiscale forfetario

La Legge di Stabilità 2015 (Legge n. 190/2014, Gazzetta Ufficiale del 29/12/2014, supplemento ordinario n. 99) sembrerebbe andare nella direzione di un primo timido tentativo di forfetizzare il reddito per alcune categorie di attività ben individuate (in base ai codici Ateco 2007) sulla scia di molteplici anni di raccolta dati a carico del contribuente (principalmente dagli Studi di Settore).

Segnatamente, attraverso l’avvio di una nuova attività si potrà beneficiare dal primo anno di tassazione della riduzione di 1/3 del reddito imponibile, a condizione, però, che il requisito della novità dell’attività sia concreto ed effettivo; inoltre, sul reddito così determinato, si andrà ad applicare una aliquota Irpef pre-determinata in modo standard (15% a titolo di imposta sostitutiva).

Tuttavia tale possibilità sarà limitata alle sole ipotesi in cui, oltre ad avviare una reale nuova iniziativa, il contribuente non abbia svolto negli ultimi tre anni un’attività artistica, professionale o d’impresa, neanche in forma associata o familiare. Infine, la nuova attività non dovrà costituire una mera prosecuzione di un’attività già svolta in passato, anche sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, esclusa la pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di una determinata professione od arte. 

Nell’ipotesi in cui venga proseguita un’attività svolta da un altro soggetto, i ricavi o i compensi conseguiti da quest’ultimo nel periodo di imposta anteriore a quello di acquisizione dell’attività non devono essere stati superiori ai limiti imposti per l’accesso al nuovo regime forfetario (ad esempio da 15 mila euro a 40 mila euro di ricavi a seconda del tipo di attività svolta). I predetti requisiti, diversamente dal regime dei minimi, non sono più necessari per fruire del nuovo regime forfetario, ma semplicemente per beneficiare della riduzione del reddito imponibile nella misura di un terzo.

La nuova Legge ha abrogato inoltre espressamente gli Articoli 13, Legge n. 388/2000, 27, D.L. n. 98/2011 e 1, Commi 96-115 e 117, Legge n. 244/2007: il contribuente non potrà dunque più accedere al regime delle nuove iniziative produttive, al regime dei minimi (cd. nuovi minimi) o al regime degli ex minimi.

Dal 1° Gennaio 2015 sarà possibile invece accedere esclusivamente al nuovo regime forfetario disciplinato dall’Articolo 1, Commi da 54 a 89, Legge n. 190/2014. Il reddito non deve più essere determinato analiticamente, cioè effettuando la differenza tra i compensi ed i costi effettivi (ovviamente deducibili), ma esclusivamente in base a criteri di tipo forfetario. Sono previsti poi specifici coefficienti di redditività variabili a seconda della tipologia di attività esercitata individuata facendo riferimento alla codifica Ateco 2007.

Tuttavia, l’Articolo 1 in rassegna ha previsto, con riferimento a due specifici regimi precedenti, una fase transitoria che consentirà di fruirne ancora esclusivamente per i contribuenti che ne beneficiavano fino al 31 Dicembre 2014: in sostanza sia il regime dei minimi, che il regime delle nuove iniziative produttive continueranno a manifestare i loro effetti fino ad esaurimento dei requisiti da parte dei beneficiari interessati (da qui la grande corsa all’apertura di Partite IVA nell’ultimo Trimestre 2014…).

Dopo la fine di questa lunga fase transitoria, l’unico regime ammesso sarà quello forfetario previsto dalla legge di Stabilità del 2015.

Si attendono ovviamene alcune precisazioni normative e chiarimenti operativi da parte dell'Agenzia delle Entrate che, attraversa apposita circolare, dovrebbe meglio specificare le prassi da adottare.

Sicuramente, ed in ogni caso, vale il limite dei compensi corrisposti a terzi (che deve essere al massimo pari ad euro 5 mila annui) e di euro 20 mila per il totale del valore relativo ai cespiti in carico (anche se in leasing operativo o finanziario). Rientrando nel nuovo regime agevolato, si resta fuori campo IVA, non si paga IRAP, non si è obbligati alla dichiarazione IVA nè alla tenuta di Libri Contabili e, cosa più significativa, non si è soggetti a Studi di Settore. Se si è liberi professionisti è inoltre confermata la non applicazione della ritenuta d'acconto. Per quanto riguarda, infine, i contributi INPS, non si applica il minimale obbligatorio, ma il contributo è calcolato sugli utili effettivamente percepiti sulle base delle aliquote vigenti.