Alberghi e strutture ricettive sul piede di guerra contro i portali di prenotazione on line

Alberghi e strutture ricettive sul piede di guerra contro i portali di prenotazione on line che provvedono a rimborsi non autorizzati: quale tutela per le imprese.

Tra i provvedimenti adottati dal Governo a sostegno di cittadini ed imprese per fronteggiare la situazione di emergenza connessa alla crisi epidemiologica da COVID-19, vi è anche quello che introduce il voucher ‘‘salva vacanza’’, previsto dall’articolo 88 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, c.d. Cura Italia, con cui si è esteso - oltre ai viaggi e pacchetti turistici - anche ai contratti di soggiorno presso alberghi e strutture ricettive la possibilità di utilizzo del voucher da utilizzare nell’arco di dodici mesi quale alternativa al rimborso, emettibile nei confronti dei soggetti impossibilitati a dar esecuzione alla propria prestazione contrattuale ex art. 1467 c.c., come quelli sottoposti a quarantena o permanenza domiciliare fiduciaria, residenti in aree per cui vige il divieto di allontanamento, positivi al COVID-19, o che abbiano programmato soggiorni con partenze o arrivo nelle aree interessate dal contagio o la partecipazione a concorsi, procedure di selezione, manifestazioni, iniziative o eventi in genere annullati, sospesi o rinviati.

Come noto, il voucher costituisce un titolo di credito rilasciato in favore di coloro che, dopo aver prenotato o acquistato un soggiorno, direttamente o tramite agenzia di viaggio o portale di prenotazioni, versando il relativo prezzo o una caparra, sono costretti a rinunciare per una delle ragioni oggettive indicate dalla legge.

Secondo la disposizione richiamata, il cliente deve comunicare alla struttura ricettiva il ricorrere di una delle previste situazioni di impossibilità sopravvenuta non oltre 30 giorni dopo la cessazione dell’impedimento o l’annullamento, la sospensione o il rinvio dell’evento.

La struttura ricettiva, entro 30 giorni dalla comunicazione, procede al rimborso del corrispettivo versato per il soggiorno ovvero all’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione.

La disposizione è inoltre applicabile a tutte le strutture ricettive italiane, a prescindere dalla nazionalità del cliente, o dalla sede dell’agenzia di viaggio o dell’intermediario o del portale attraverso cui è stata effettuata la prenotazione.

Sotto l’aspetto temporale, la disposizione è applicabile alle cancellazioni motivate dall’epidemia per i soggiorni prenotati dal 23.02.2020, data di entrata in vigore del primo decreto emergenziale, sino a che verranno mantenute le misure di contenimento e riguarda anche le cancellazioni già ricevute e per le quali la struttura ricettiva non abbia ancora provveduto al rimborso.

Sul versante più squisitamente giuridico, le disposizioni sopra richiamate costituiscono, ai sensi dell’articolo 17 della legge del 31 maggio 1995, n. 218 e dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, norme di applicazione necessaria che, pertanto, sono da considerarsi prevalenti anche rispetto a leggi straniere - e, ovviamente, a pattuizioni diverse - in quanto la loro attuazione è ritenuta cruciale per la salvaguardia del nostro paese.

Per quanto la previsione normativa di recente introduzione sia stata salutata con favore, consentendo alle imprese ricettive in crisi di liquidità ed impossibilitate a far fronte alle richieste di restituzione delle caparre, di offrire un voucher di pari importo spendibile entro un anno dall’emissione, la prassi ha già fatto registrare ‘‘pericolose’’ distorsioni applicative, legate all’indebito operare di alcuni intermediari e portali di prenotazione on line - tra cui anche il colosso europeo Booking.com. - che, sulla scorta dell’assunto della prevalenza da riconoscersi ai contratti in essere rispetto alla normativa italiana sui voucher, hanno medio tempore provveduto, in difetto di una qualche autorizzazione da parte delle strutture ricettive, alla cancellazione delle prenotazioni e alla restituzione ‘‘d’ufficio’’ di quanto versato dai clienti, per poi addebitarne le rispettive somme alle aziende alla prima fattura utile, così prevaricandone la volontà e di fatto precludendo loro la possibilità di far confluire i relativi importi in un voucher, come previsto dall’articolo 88 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18.

Facciamo proprio l’esempio di Booking.com. che in recenti comunicazioni interne inoltrate ai propri partner italiani, pur prendendo atto dell’esistenza della normativa italiana sui voucher - con contestuale assunzione di impegno a ‘‘facilitarne’’ il più possibile l’applicazione - rivendica la legittimità dell’eventuale rimborso diretto al cliente invocando la clausola di ‘‘Forza maggiore’’ prevista nelle proprie condizioni generali di contratto, disciplinate dalla legge olandese.

L’unilaterale intromissione degli intermediari/OTA nel rapporto intercorrente tra struttura ricettiva e ospiti - è infatti la struttura ad essere la sola responsabile della prenotazione e che dovrebbe amministrare il denaro dei clienti, denaro che non può evidentemente essere trattenuto da un intermediario dopo che questi si sia arrogato il diritto di cancellare i soggiorni - e che rischia di frustrare la ratio sottesa alla decretazione emergenziale volta ad arginare l’emorragia di liquidità, non è tuttavia passata inosservata.

È la stessa Federalberghi, con circolare n. 134 del 30 marzo 2020 ad aver sollevato la questione, invitando - invito che assume la colorazione dell’intimazione, avendo contestualmente diramato in favore delle aziende un fac-simile di atto di diffida, più recentemente tradotto in inglese - le agenzie, i tour operator, i grossisti, i portali e tutti gli intermediari dall’astenersi dal rimborsare senza autorizzazione delle aziende quanto versato dai clienti e dall’addebitare alle aziende le relative somme.

BLB Studio Legale, da sempre attento alle problematiche e alle necessità legate al mondo dell’imprenditoria, si impegna ad erogare con la consueta efficacia e professionalità, anche durante questo periodo di emergenza sanitaria, consulenza ed assistenza giudiziale nei confronti di strutture ricettive ed associazioni di categoria ai fini dell’esperimento di una azione inibitoria e di risarcimento del danno, anche congiunta, in reazione all’indebito operare di intermediari/portali di prenotazione on line, anche stranieri, che non abbiano o che non intendano attenersi alla normativa italiana sui voucher.