Forze armate

Prossimi alla definitiva approvazione i correttivi al riordino dei ruoli e delle carriere delle forze armate

Lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate si appresta a completare il suo iter parlamentare. È attesa la sua definitiva approvazione agli inizi di dicembre, poco prima dello scadere del termine già prorogato per esercitare la delega. 

Lo schema di decreto in oggetto è adottato ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a, della legge di conversione del D.L. n. 113/2018 (c.d. Decreto Sicurezza), nella quale si delegava espressamente il Governo ad adottare entro il 30 settembre 2019 (termine prorogato alla fine di dicembre 2019) uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni integrative in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate e disposizioni correttive del precedente D.lgs. n. 94/2017. Come afferma la relazione tecnica di cui è corredato lo schema di decreto in oggetto, le modifiche sono strettamente connesse e contestuali, altresì, all’intervento di riordino dei ruoli e delle carriere delle Forze di Polizia, al fine di garantire “il mantenimento della sostanziale equiordinazione del personale delle Forze armate e delle Forze di Polizia” (entrambi, dunque, all’esame delle Camere).

Alla lett. b si delegava, infatti, il Governo anche all’adozione di uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative in materia di riordino di ruoli e delle carriere del personale delle Forze di Polizia e disposizioni correttive al relativo D.lgs. n. 95/2017. Da osservarsi, inoltre, per il riordino di entrambi gli ordini, i principi ed i criteri direttivi ex art. 1 della legge del 2012 n. 244 e le procedure di cui all’art. 8, comma 5 della stessa legge, la quale dispone il passaggio di ciascun decreto alle Camere per i pareri delle Commissioni competenti.

Lo schema di decreto per il riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, in particolare, consta di 12 articoli ed i relativi correttivi, insieme a quelli per le Forze di Polizia, apporteranno significative modifiche al D.lgs. n. 66/2010 recante il Codice di Ordinamento Militare (COM).

Tra le modifiche in oggetto, in particolare, la nota di lettura n. 95 del Servizio del Bilancio, pubblicata sui siti istituzionali della Camera dei Deputati e del Senato, segnala che:

  • All’art. 1,  si prevede la promozione, previo giudizio di idoneità, al grado superiore, con decorrenza dall’1 luglio 2017, per il militare deceduto ovvero in congedo per limiti di età o invalidità permanente dopo l’inserimento in aliquota di avanzamento ad anzianità e dopo aver maturato gli anni di permanenza minima nel relativo grado ovvero, se appuntato, carabiniere o corrispondenti ruoli forestali dell’Arma dei carabinieri, dopo il raggiungimento del requisito temporale richiesto per l’avanzamento di grado; la promozione onorifica per il personale che cessa dal servizio per limite di età, collocazione in ausiliaria o riserva e per infermità.
  • All’art.2, viene prorogato di dieci anni, dal 2019 al 2029, il passaggio Colonnello SPAD, ossia il collocamento nel servizio permanente a disposizione per i tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo, i quali siano stati valutati almeno tre volte ai fini dell’avanzamento; viene prevista la promozione a decorrere dall’1 gennaio anziché dall’1 luglio per gli ufficiali iscritti nei quadri di avanzamento a scelta.
  • L’art 4 prevede per i marescialli, concordemente alle esigenze di ciascuna Forza armata, la riduzione da sei mesi a tre del periodo minimo di formazione per i vincitori di concorso di cui all’art. 679, comma 1; una riduzione di permanenza nei gradi da 8 anni a 7 per il grado di primo maresciallo e da 7 anni a 6 per la promozione a maresciallo capo e gradi corrispondenti.
  • L’art. 5 introduce l’art. 2251-sexies recante il regime transitorio per la promozione a maresciallo capo e gradi corrispondenti per il 2020, secondo il quale “il 31 dicembre 2019 vengano formate due aliquote, nelle quali sono inseriti i marescialli ordinari, rispettivamente con anzianità nel grado 2013 e con anzianità nel grado 2014”, con avanzamento decorrente, rispettivamente, dall’1 gennaio 2020 e dal 2 gennaio 2020.
  • All’art. 6, in materia di sergenti, si prevede l’abbassamento della durata del corso di aggiornamento e formazione da tre mesi a due per i volontari in servizio permanente in graduatoria concorsuale di merito; il criterio di anzianità per la promozione a sergente maggiore, sergente maggiore capo e gradi corrispondenti.
  • All’art. 7 si prevede il mantenimento in vigore fino a fine dicembre 2019 dell’avanzamento per terzi da sergente maggiore a sergente maggiore capo, passaggio che, dunque, viene eliminato e si prevede, inoltre, l’avanzamento di anzianità, con la definizione in dettaglio dei relativi requisiti per tutti gradi del ruolo sergenti per gli anni 2017-2022.
  • in materia di graduati e truppa, all’art. 8, ai fini dell’attribuzione della qualifica speciale ai caporal maggiori capi scelti, figura l’abbassamento da otto a sei anni del requisito di anzianità di grado.
  • All’art. 10, in materia di trattamento economico e previdenziale, si prevede per il volontario in ferma prefissata quadriennale, deceduto senza aver potuto fruire dei turni di riposo, ferma la necessaria corresponsione di indennità, che l’attività svolta oltre il regolare orario di servizio sia interamente remunerata a favore degli eredi in misura pari al compenso del lavoro straordinario previsto per il grado di primo caporal maggiore; la sospensione dell’assegno di lungo servizio all’estero, nel caso di indennità o contributi alle spese connesse alla missione che siano direttamente corrisposti da parte di “enti, comandi od organismi terzi rispetto alla Difesa” e si prevede, inoltre, eventuale integrazione fino a concorrenza di quanto effettivamente spettante; la corresponsione di un assegno personale per i caporal maggiori capi scelti e gradi corrispondenti, i quali abbiano maturato  almeno otto anni di permanenza nel suddetto grado e che abbiano conseguito, nel periodo dall’ 1 gennaio al 30 settembre 2017 il grado di sergente.
  • All’art. 11, si dispone un assegno lordo una tantum per i caporal maggiori capo scelto qualifica speciale, per i sergenti maggiori capo qualifica speciale e per i primi luogotenenti; lo stesso assegno per chi consegua le relative qualifiche nel 2020, oltre che un assegno una tantum per i sergenti maggiori e gradi corrispondenti promossi a sergente maggiore capo.

 

Non resta, dunque, che attendere l’approvazione in via definitiva da parte del Consiglio dei Ministri e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per l’operatività di tali misure.