Patent Box - le novità del decreto di 28 novembre 2017

Il decreto del 28 novembre 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2018, che sostituisce il precedente decreto interministeriale del 30 luglio 2015, disciplina il cd ‘Patent Box’, ossia il regime opzionale di tassazione per i redditi derivanti dall’utilizzo di software protetto da copyright, da brevetti industriali, da disegni e modelli, nonché da processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.

Per il detto regime opzionale possono optare, a condizione che esercitino le attività di ricerca e sviluppo, tutti i soggetti titolari di reddito di impresa. Il decreto definisce tali attività di ricerca e sviluppo come:

  • la ricerca fondamentale, con ciò dovendosi intendere i lavori sperimentali o teorici svolti per acquisire nuove conoscenze, ove successivamente utilizzate nelle attività di ricerca applicata e design;
  • la ricerca applicata, con ciò dovendosi intendere la ricerca pianificata per acquisire nuove conoscenze e capacità, da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o apportare miglioramenti a prodotti processi o servizi esistenti, in qualsiasi settore della scienza e della tecnica; lo sviluppo sperimentale e competitivo, con ciò dovendosi intendere l’acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l’utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti da natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare i prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche le altre attività destinate alla definizione concettuale, concernente nuovi prodotti, processi o servizi, e i test, le prove e le sperimentazioni necessari ad ottenere le autorizzazioni per la immissione in commercio dei prodotti o l’utilizzo di processi e servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi e campioni, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, i test e la convalida dei prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, e la realizzazione degli impianti e delle attrezzature a tal fine necessari;
  • il design, con ciò intendendosi le attività di ideazione, progettazione e sviluppo di prodotti processi e servizi, ivi incluso l’aspetto esteriore di essi e di ciascuna loro parte;
  • l’ideazione e la realizzazione del software protetto da copyright;
  • le ricerche preventive, i test, gli studi e interventi anche finalizzati all’adozione di sistemi di anticontraffazione, il deposito, l’ottenimento e il mantenimento dei relativi diritti, rinnovo degli stessi a scadenza, la protezione di essi, anche in forma associata e in relazione alle attività di prevenzione della contraffazione e la gestione dei contenziosi e contratti relativi”.

I soggetti che invece non potranno optare per il regime opzionale sono le società assoggettate alle procedure di fallimento e liquidazione, nonché alle procedure di amministrazione straordinaria delle imprese in crisi.

Tuttavia, la più grande novità apportata dal presente decreto  è quella relativa all’ambito oggettivo dell’agevolazione: sono stati, infatti, eliminati dall’elenco dei beni immateriali eleggibili al Patent box i marchi di impresa. Per questi ultimi potranno continuare a fruire dell’agevolazione solo le imprese che hanno presentato la domanda di adesione al regime negli anni 2015 e 2016.

A partire dall’esercizio 2017, l’opzione per usufruire della tassazione relativa ai redditi derivanti dall’utilizzo di software protetto da copyright, da brevetti industriali, da disegni e modelli, nonché da processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili – irrevocabile e rinnovabile – dovrà essere esercitata nella dichiarazione dei redditi di riferimento ed avrà durata di cinque periodi di imposta.

Rispetto al Dm 30 luglio 2015, il nuovo decreto contiene due articoli in più, dedicati alla disciplina di “Grandfathering” e dello “Scambio d’informazioni per le opzioni sui marchi”.

La clausola di grandfathering disciplina la gestione di eliminazione del marchio dall’elenco dei beni immateriali eleggibili al regime di Patent box. In particolare, prevede che l’opzione esercitata per i primi due periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014 può avere ad oggetto i marchi d’impresa, ivi inclusi i marchi collettivi, registrati o in corso di registrazione. Tale opzione ha durata di cinque periodi d’imposta ovvero, se richiesta dopo il 30 giugno 2021 varrà per un periodo inferiore e non sarà rinnovabile.

A partire dal 2017 e tutti i periodi d’imposta successivi, si dovranno fornire nella dichiarazione dei redditi, oltre agli elementi standard previsti per tutti, l’indicazione dei paesi esteri in cui sono fiscalmente residenti le società che esercitano il controllo diretto sul soggetto stesso e le società correlate dalle quali il soggetto ha ricevuto compensi per lo sfruttamento dei marchi d’impresa oggetto dell’opzione. Il decreto anche precisa quando due soggetti sono da considerare correlati.

L’articolo sullo scambio d’informazioni per le opzioni sui marchi, invece, prevede le modalità per garantire lo scambio spontaneo di informazioni relativo alle opzioni esercitate per i marchi d’impresa. Viene previsto che per i paesi con i quali è in vigore lo scambio di informazioni, e che sono membri dell’Inclusive framework on Beps, l’Agenzia delle Entrate debba comunicare alle amministrazioni fiscali dei paesi di residenza fiscale delle società controllanti e correlate il nominativo di ciascun soggetto che ha esercitato l’opzione per i marchi d’impresa. I nominativi devono essere comunicati entro tre mesi dalla ricezione della dichiarazione dei redditi riferita al periodo d’imposta in cui si è beneficiato dell’agevolazione derivante dall’utilizzo dei marchi.