Controlli dei dipendenti: circolare INL n. 5/2018 del 19 febbraio 2018

La circolare n. 5/2018 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce indicazioni operative in ordine alle problematiche inerenti l’istallazione e l’utilizzazione di impianti audiovisivi e di altri strumenti di controllo, dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori.

Istruttoria delle istanze

Come è noto, l’art. 4 della L. n. 300/1970 – così come modificato dall’art. 23 del D. lgs n. 151/2015 - consente l’utilizzo di impianti audiovisivi e di altri strumenti di controllo dei dipendenti esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale.  Tali strumenti di controllo possono essere istallati previo accordo collettivo stipulato con la rappresentanza sindacale unitaria o aziendale, o in difetto, previo provvedimento autorizzativo emanato dalla sede territoriale competente dell’Ispettorato nazionale del lavoro. In tal caso, l’istruttoria delle istanze deve essere precipuamente orientata alla valutazione dei presupposti legittimanti il controllo a distanza dei lavoratori. Il provvedimento autorizzativo viene infatti rilasciato sulla base delle specifiche ragioni dichiarate dall’istante in sede di richiesta.

Gli eventuali controlli ispettivi successivi al rilascio del provvedimento autorizzativo dovranno, pertanto, innanzitutto verificare che le modalità di utilizzo degli strumenti di controllo siano assolutamente conformi e coerenti con le finalità dichiarate.

Tutela del patrimonio aziendale

L’art. 4 della L. n. 300/1970 enuclea fra le ragioni giustificatrici del controllo a distanza dei dipendenti la tutela del patrimonio aziendale.

L’ampiezza di tale concetto comporta – in sede istruttoria - un’attenta disamina delle richieste di autorizzazione, tale per cui, la sussistenza dei presupposti legittimanti la tutela del patrimonio aziendale mediante l’istallazione di impianti audiovisivi e di altri strumenti di controllo, venga valutata in relazione alla possibilità per il datore di lavoro di prevenire comportamenti illeciti attraverso l’esperimento di misure alternative meno limitative dei diritti dei lavoratori.

Telecamere

Il controllo a distanza dell’attività dei lavoratori può avvenire anche mediante l’utilizzo di sofisticati sistemi di videosorveglianza che permettono – attraverso l’utilizzo di una rete IP, cablata oppure wireless – di accedere, anche da postazione remota, alle informazioni video e audio “in tempo reale”, di trasportare i dati registrati – attraverso internet – da un dispositivo all’altro nonché di conservare i contenuti digitali tramite il cloud computing

A tal proposito, la circolare precisa che, l’utilizzo di tali strumenti per l’accesso da remoto alle immagini “in tempo reale” è autorizzabile solo in casi eccezionali debitamente motivati e strettamente correlati alle finalità legittimanti il controllo indicate nell’istanza. Dell’accesso alle immagini registrate deve, in ogni caso, essere conservata copia dei “file di log” per un congruo periodo, non inferiore a sei mesi. 

Dati biometrici

Il controllo dei lavoratori mediante l’utilizzo di un sistema biometrico – secondo le prescrizioni del Garante per la Privacy – può essere consentito per motivi di sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale. Nondimeno, il riconoscimento biometrico, basato sull’elaborazione dell’impronta digitale o della topografia, istallato sui macchinari aziendali per consentirne ovvero limitarne l’utilizzo ai soli soggetti qualificati e specificatamente addetti allo svolgimento di tali attività, può essere considerato uno strumento indispensabile allo svolgimento della prestazione lavorativa e, pertanto, prescindere, ai sensi dell’art. 4 co. 2 L. n. 300/1970, sia dall’accordo con le rappresentanze sindacali sia dal procedimento amministrativo di carattere autorizzativo previsto dalla legge.