Nullità di protezione e contratto quadro di investimento: è valido il contratto monofirma?

Con la recente sentenza delle SS.UU. n. 898/2018, si è messo un definitivo punto sulla validità del contratto quadro firmato esclusivamente dall’investitore.

La questione sottoposta alle Sezioni Unite riguardava, sostanzialmente, la portata dell’art. 23 TUF (D. Lgs. 58/1998) ed in particolare se il requisito della forma scritta del contratto di investimento esiga, oltre alla sottoscrizione dell’investitore, anche la sottoscrizione ab substantiam dell’intermediario.

La norma in esame, infatti, prescrive che il contratto quadro debba essere redatto per iscritto e che una copia della dello stesso debba essere consegnata al cliente, pena la nullità; nullità che, tuttavia, ai sensi del terzo comma, può essere fatta valere solo dal cliente.

La Suprema Corte, accogliendo sostanzialmente l’orientamento pressoché costante sul punto (fatte salve le isolate pronunce contrarie nn. 4564/2012 e 17740/2015), ritiene che il requisito della forma scritta di cui all’art. 23 TUF sia rispettato ogni qualvolta il contratto sia redatto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente, non essendo necessaria l’ulteriore sottoscrizione dell’intermediario finanziario.

Ciò in quanto, secondo i Giudici, la finalità della previsione della nullità è quella di assicurare la piena indicazione al cliente degli specifici servizi forniti, della durata e delle modalità di rinnovo del contratto e di modifica dello stesso, nonché delle modalità con cui si svolgeranno le operazioni, della periodicità, dei contenuti e della documentazione da fornire in sede di rendicontazione.

E se, come ben sottolineato nella pronuncia, l’intento funzionale consiste nell’assicurare la piena conoscenza e la possibilità di verificare nel corso del rapporto il rispetto delle modalità di esecuzione e le regole che riguardano la vigenza del contratto, va da sé che questa possa essere fatta valere in giudizio solo quando tali finalità non siano raggiunte, ma non per il sol fatto che manchi la sottoscrizione dell'intermediario.