Biotestamento: il provvedimento è legge

La proposta di legge sul testamento biologico - licenziata alla Camera il 20 aprile 2017 - è stata approvata lo scorso 14 dicembre in via definitiva al Senato.

 

Il provvedimento, composto da 8 articoli, tutela il diritto costituzionale della persona all’autodeterminazione ovvero il diritto di scegliere liberamente in ordine ad atti che coinvolgono il proprio corpo e le proprie aspettative di salute e di vita. Ciò implica che, di regola, ciascuno, nell’esercizio del proprio diritto di autodeterminazione è libero di scegliere se sottoporsi o meno a trattamenti sanitari, fermo restando che il consenso deve essere informato, cioè deve essere frutto di una decisione consapevole.

 

La tematica afferente al concetto di autodeterminazione in campo medico è stata affrontata anche a livello sovranazionale. A riguardo va ricordata la Convenzione di Oviedo sui diritti umani e la biomedicina che – all’art. 5 - statuisce il diritto della persona al consenso libero e informato.

 

Nel nostro ordinamento, la più recente giurisprudenza di legittimità ha definito il diritto all’autodeterminazione “una forma di rispetto per la libertà dell’individuo e un mezzo per il perseguimento dei suoi migliori interessi, che si sostanzia non solo nella facoltà di scegliere tra le diverse possibilità di trattamento medico, ma altresì di eventualmente rifiutare la terapia e di decidere di interromperla, atteso il principio personalistico che anima la nostra Costituzione, la quale vede nella persona umana un valore etico in sé e ne sancisce il rispetto in qualsiasi momento della sua vita” (ved. Cassazione n. 2847/2010).

 

Il testo di legge mette quindi in discussione la supposta prevalenza del bene “vita” o del bene “salute” rispetto ad altri possibili interessi, lasciando all’interessato la facoltà di scegliere quale bene tutelare e, di conseguenza, quale sacrificare.

 

L’art. 1 introduce il diritto del paziente al consenso informato, inteso quale espressione di una decisione consapevole in merito ai trattamenti sanitari proposti dal medico.  La norma definisce il consenso informato come l’atto fondante del rapporto di fiducia tra medico e paziente e pertanto, nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata.

 

È riconosciuto il diritto della persona di rifiutare e revocare – in ogni momento - il consenso prestato. Il medico è tenuto a rispettare la volontà espressa del paziente di rifiutare o rinunciare i trattamenti sanitari e, in conseguenza di ciò, è esente da responsabilità medica e civile.

 

Nel rispetto dei diritti inviolabili dell’uomo, l’art. 2 introduce il divieto di accanimento terapeutico, inteso quale atteggiamento di desistenza dai trattamenti inutili o sproporzionati nei casi di pazienti con gravi patologie. Il medico – in osservanza dei doveri di deontologia medica – deve in ogni caso garantire una terapia del dolore adeguata allo stato del paziente.

 

La novità più importante è contenuta nell’art. 4 concernente le c.d. D.A.T. (Disposizioni Anticipate di Trattamento), attraverso le quali ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, può esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche.

 

Tale disposizione introduce quindi la possibilità per chiunque di disporre preventivamente della propria salute e della propria vita in previsione di una propria futura incapacità di autodeterminarsi. Il disponente, nell’atto testamentario - contestualmente alle proprie volontà – deve indicare una persona di sua fiducia che deve adempiere – nei modi e nei tempi ivi previsti - alle disposizioni del lascito. L’accettazione della nomina da parte del fiduciario avviene attraverso la sottoscrizione delle D.A.T. o con atto successivo, ad esse allegato. 

 

Come è noto, ogni disposizione testamentaria – in accordo con il principio del favor testamenti – va interpretata ricercando sempre la reale volontà del disponente. In merito alle D.A.T., sono state introdotte delle deroghe ex lege a tale principio, e pertanto, le volontà mediche del paziente possono essere disattese qualora le stesse appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale ovvero sussistano terapie - scoperte successivamente all’atto testamentario – capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita.

 

Le D.A.T. devono essere redatte in forma scritta, e sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento. La forma scritta non è richiesta ad substatiam, in quanto è espressamente previsto che le disposizioni anticipate sul trattamento medico - in caso di pazienti incapaci o con disabilità – possano essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi elettronici.

 

Le disposizioni anticipate di trattamento sono esenti dall’obbligo di registrazione, dall’imposta di bollo e da qualsiasi tributo, imposta e tassa. 

 

Sotto il profilo dell’efficacia temporale, la legge si applica retroattivamente agli atti di ultima volontà concernenti i trattamenti sanitari, depositati presso il comune di residenza o presso un notaio prima della sua entrata in vigore.