Se l’avvocato scrive sul verbale una frase mai pronunciata dal giudice, va sospeso

Secondo gli Ermellini, è del tutto legittimo sanzionare l’avvocato che, in seguito all’escussione dei testi,  integri il verbale d’udienza con una frase mai pronunciata dal giudice.

In seguito alla sospensione dall’esercizio della professione disposta dal COA per aver violato il codice deontologico forense (artt. 5, 6, 14)  l’avvocato si è rivolto alla Cassazione chiedendo la sospensione dell’esecutorietà della sanzione: i Giudici di Piazza Cavour, però, hanno disposto la legittimità della stessa con l’ordinanza n. 6967/2017, rigettando dunque l'istanza del legale.

L'avvocato aveva lamentato l'ingiustificata applicazione della sanzione ritenendo che la propria condotta non integrasse le fattispecie di cui all'art. 22 del Codice di Deontologia Forense, e non fosse parametrata alla gravità richiesta. I Giudici di Piazza Cavour, tuttavia, hanno ritenuto che la sentenza impugnata non fosse passibile di censure in merito alla logicità e adeguatezza della motivazione, concludendo, del resto che " "nei procedimenti disciplinari a carico degli avvocati la concreta individuazione delle condotte costituenti illecito disciplinare è rimessa all'ordine professionale e il controllo di legittimità sull'applicazione di tali norme non consente alla Cassazione di sostituirsi al Cnf nell'enunciazione di ipotesi di illecito se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza che attiene non alla congruità della motivazione ma all'individuazione del precetto e rileva quindi ex art. 360 n. 3 c.p.c.".