Cass. Civile 4415/2017: ulteriormente definita la responsabilità del mediatore immobiliare

La Suprema Corte, con sentenza depositata il 21.02.2017, si è pronunciata circa la responsabilità ex art. 1759 c.c. del mediatore professionale, nel caso di specie incaricato di concludere la compravendita di un immobile, limitandola ai “soli casi in cui il mediatore abbia taciuto informazioni e circostanze delle quali era a conoscenza, ovvero abbia riferito circostanze in contrasto con quanto a sua conoscenza, ovvero ancora laddove, sebbene espressamente incaricato di procedere ad una verifica in tal senso da uno dei committenti, abbia omesso di procedere ovvero abbia erroneamente adempiuto allo specifico incarico”.

Il Collegio ha ritenuto infondati i motivi di ricorso di Tizio, afferenti al diritto alla provvigione ed agli obblighi informativi del mediatore: quanto al primo punto, deve ritenersi concluso l’affare che sia sfociato nella firma di un contratto preliminare, pur se in seguito risolto consensualmente dalle parti, essendo emerso che l’immobile era sprovvisto del certificato di abitabilità. In merito al secondo aspetto, gli Ermellini hanno precisato come l’obbligo ad un tale accertamento di natura tecnica non possa  gravare in capo al mediatore automaticamente e per il solo effetto del conferimento del mandato.