Mobbing datoriale in caso di vessazioni da parte dei colleghi di lavoro: Cassazione, Sent. 74/2016

Con la recente sentenza della Cassazione, sezione lavoro n. 74/2016, è stato stabilito dai giudici che  è configurabile il mobbing datoriale dove il comportamento sopraffattorio dei colleghi di lavoro, nei confronti di un dipendente, non sia stato contrastato dal datore di lavoro eliminando i fatti e le circostanze pregiudizievoli.

Infatti, spiegano gli ermellini, il comportamento oppressivo e vessatorio di colleghi di lavoro è idoneo a "integrare una condotta di mobbing datoriale, ove questi sia rimasto colpevolmente inerte nella rimozione dei fatto lesivo o delle condizioni ambientali che lo rendono possibile o le abbia addirittura determinate, considerato che anche l'aspetto umano fa parte dell'ambiente di lavoro nell'ambito del quale opera il dovere di protezione previsto dall'art. 2087 c.c., e che l'ascrivibilità al datore di lavoro dell'organizzazione dell'impresa anche sotto il profilo del personale ne determina la fonte autonoma di responsabilità costituita dall'art. 2049 cod. civ.".