La nozione di “occasione di lavoro” ribadita dalla Cassazione

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 9913/16, si è pronunciata in materia di danno differenziale, specificando cosa si intenda esattamente con la locuzione “in occasione di lavoro”.

Come viene considerato dalla legge l'infortunio sul lavoro? 

Il d.p.r. n. 114/1965, agli artt 2 e 210, lo definisce come l'infortunio che si è verificato “per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero una inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di tre giorni” (oppure, ex art. 13, d.lgs. n. 38 del 2000, un danno biologico).

La sentenza n. 9913/16 aderisce alla dottrina e giurisprudenza prevalente, secondo le quali la nozione di “occasione di lavoro” non è affatto sinonimo di “causa di lavoro”: infatti, non è indispensabile che vi sia un rapporto causale diretto con l’attività lavorativa, l’infortunio può dipendere da terzi o da fatti propri del lavoratore, però deve necessariamente sussistere un rapporto di occasionalità tra l'infortunio e il lavoro.

Quello che conta, è che  lo svolgimento dell’attività lavorativa abbia portato un rischio “specifico”, rispetto a quello cui chiunque altro sarebbe esposto. 

Con questa sentenza, La Suprema Corte ha dunque ribadito che  per “occasione di lavoro” si debbano intendere tutte le condizioni (socioeconomiche, ambientali...) in cui viene ad espletarsi l'attività lavorativa, attività nelle quali è implicito che il lavoratore possa subire un danno, senza che questo debba provenire necessariamente dall'apparato produttivo o dipendere da soggetti terzi,  fatti o situazioni proprie del lavoratore:  in quest'ultimo caso vi è però il limite del del c.d. “rischio elettivo”, causato cioè da una scelta volontaria e personale del lavoratore.