Danno da dequalificazione professionale: a chi spetta l'onere della prova?

La Cassazione, con sent. n. 20677/2016, ha ribadito il principio secondo cui sia il lavoratore stesso, in caso di dequalificazione professionale, a dover provare il danno subito, dimostrando e quantificando il danno professionale, biologico, alla salute, sofferto: ma, in caso vi sia la sussistenza di elementi tali da poter dedurre che ci sia stata una dequalificazione, il fatto si dimostra da sé, se sorretto da solide presunzioni.

Nel caso di specie, il dipendente di una banca, adibito a mansioni inferiori rispetto al proprio livello di competenza, ha adito il tribunale di Lecce per chiedere l'accertamento del demansionamento, oltre che risarcimento del danno professionale e del danno biologico: il lavoratore ha subito un allontanamento da quello che era il suo ambito lavorativo, per un periodo decisamente consistente di tre anni e mezzo, circostanze che rendono senz'altro evidente una dequalificazione professionale, ricavabile agevolmente, per l'appunto, da questi elementi di fatto.