Corte di Cassazione, sentenza 21/09/2016 n.18507

La Corte di Cassazione ha dichiarato legittimo il licenziamento del lavoratore per simulazione fraudolenta dello stato di malattia.

La sentenza ha sostenuto che "lo svolgimento di altra attività lavorativa da parte del dipendente assente per malattia, può giustificare il recesso del datore di lavoro, in relazione alla violazione dei doveri di correttezza e buona fede e specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà’’.

Nel caso di specie, il dipendente é stato scoperto, tramite un investigatore privato, mentre eseguiva lavori sul tetto e nella corte della propria abitazione quando era assente dal lavoro a causa di malattia.

La Corte di Appello aveva ritenuto legittimo il ricorso da parte del datore di lavoro ad una agenzia investigativa per verificare l’attendibilità della certificazione medica, e utilizzabili le fotografie e il video che hanno rivelato l’insussistenza della malattia, o la non idoneità della stessa a determinare uno stato di incapacità lavorativa e giustificare l’assenza del lavoratore. La Corte, dopo aver esaminato le fotografie e il filmato, aveva osservato che il dipendente aveva svolto attività piuttosto gravose e richiedenti un impegno fisico non inferiore a quello tipico delle mansioni esercitate per la società datrice di lavoro, rendendo così ingiustificabile la sua prolungata assenza per malattia.

Il lavoratore ha proposto il ricorso per Cassazione che é stato rigettato per ragioni di infondatezza, ed é stato condannato al pagamento delle spese del giudizio e dei compensi professionali, oltre al  rimborso delle spese generali e accessori di legge.