Rapine sui luoghi di lavoro: il datore deve risarcire i dipendenti.

Con una recente sentenza, la Cassazione ha stabilito che l'obbligo in capo al datore di lavoro di garantire l'integrità del lavoratore si estende anche alla prevenzione delle rapine sul luogo di lavoro. Il datore di lavoro, infatti, ha l'obbligo di tutelare l'integrità psicofisica e la personalità morale del lavoratore, ex art. 2087 c.c: questo onere, secondo la Cassazione, è da estendere anche alla prevenzione delle rapine sui luoghi di lavoro, nei casi in cui l'attività in concreto esercitata renda quantomeno prevedibili episodi di tale tipo.

Nel caso di specie, è stata risarcita la dipendente di un ufficio postale rapinato: telecamere non funzionanti e finestre non presidiate costituiscono, infatti, un grave inadempimento dell'obbligo datoriale di predisporre idonee misure di prevenzione.

Gli ermellini hanno infatti effettuato un'interpretazione estensiva dell'articolo articolo 2087 c.c., “(...)imponendo l'articolo 2087 c.c., siccome necessario, l'apprestamento di adeguati mezzi di tutela dell'integrità fisiopsichica dei lavoratori nei confronti dell'attività criminosa di terzi, nei casi in cui la prevedibilità del verificarsi di episodi di aggressione a scopo di lucro sia insita nella tipologia di attività esercitata, in ragione della movimentazione, anche contenuta, di somme di denaro, nonché delle plurime reiterazioni di rapine in un determinato arco temporale”(Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 18/02/2016 n° 321).

Sarà, inoltre, il datore di lavoro a dover fornire la prova di aver adottato tutte le cautele necessarie per evitare il danno.