Corte di Cassazione, sent. n.12347/16 - Infortuni sul lavoro

Infortuni sul lavoro: non c'è responsabilità oggettiva secondo la Corte di Cassazione, sent. n.12347/16

Con una recentissima sentenza, la n. 12347/16 depositata il 15 giugno scorso, la Corte di Cassazione ha statuito che non vi sia  responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'articolo 2087 c.c. quando siano stati rispettati tutti gli obblighi previsti dalla legge: in caso di infortunio sul lavoro, il datore è da considerare responsabile solamente quando l'evento dipenda da negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di norme. 

Così la sentenza:“(…) dovendo per contro escludersi la responsabilità datoriale ogni qualvolta la condotta sia stata diligente ovvero non sia stata negligente (imprudente, imperita, ecc.) in ordine allo specifico pericolo di cagionare proprio quell'evento concreto che in fatto si è cagionato, cioè quando la regola cautelare violata non aveva come scopo anche quello di prevenire quel particolare tipo di evento concreto che si è effettivamente verificato (o almeno un evento normativamente equivalente ad esso)”.

In sostanza, il mero verificarsi del danno non comporta sempre e comunque una violazione delle misure di sicurezza previste:  non vi sarà responsabilità oggettiva in caso  si verifichi un qualsiasi evento lesivo della salute dei dipendenti.

Nel caso di specie l'infortunio si era verificato fra due lavoratori, entrambi in bicicletta, uno dei quali, procedendo nel sottopassaggio dello stabilimento in cui lavorava, investiva un altro lavoratore. In prossimità del cunicolo erano presenti, però, dei segnali di pericolo che richiamavano l’attenzione sulla necessità di procedere lentamente.

La condotta dell’investitore non è assolutamente legata allo svolgimento dei lavori, proprio per questo motivo gli ermellini hanno escluso la responsabilità oggettiva del datore di lavoro.