Alitalia: not the one.

Le Sezioni Unite sul riparto di giurisdizione nel caso di risarcimento del danno proposto dal socio pubblico. 

E’ passato poco tempo dallo scorso 28 settembre, quando la IV sezione penale del Tribunale di Roma ha condannato gli ex vertici di Alitalia per episodi di mala gestio susseguitisi, senza soluzione di continuità, dal 2001 al 2007.

“Dissipazione”, questa la specifica del capo d’imputazione per bancarotta fraudolenta, cui si aggiunge quello di aggiotaggio. Le cifre sono alte, e la condanna al risarcimento di 355 milioni di Euro non è nulla in confronto ai 4 miliardi di Euro, importo che cristallizza il dissesto della (ex) compagnia di bandiera italiana.

Nella vicenda si innesta, altresì, un’importante pronuncia delle Sezioni Unite di Cassazione, che si sono espresse in merito al riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e Corte dei Conti nell’ipotesi di risarcimento del danno, invocato dal socio pubblico, derivante da episodi di mala gestio societaria.

La pronuncia prende le mosse dal ricorso, proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, in qualità di socio pubblico di Alitalia, nei confronti degli apicali di quest’ultima società, recante richiesta alla Corte dei Conti di pronunciare condanna al risarcimento dei danni subiti a causa dell’accumulo di perdite dagli anni 2002 - 2008.

I resistenti proponevano, preliminarmente, regolamento preventivo di giurisdizione, invocando il difetto di giurisdizione dell’adita Corte dei Conti.

Le Sezioni Unite, disposta la riunione dei ricorsi, hanno rammentato i principi già enunciati sul riparto di giurisdizione per il risarcimento del danno, distinguendo:

a) il caso in cui la società goda di autonomia giuridica e patrimoniale rispetto al socio pubblico e non vi sia, tra i due, un rapporto di servizio, di competenza del giudice ordinario;

b) l’ipotesi in cui, di contro, il danno sia arrecato direttamente al socio pubblico, e non sia un mero riflesso della perdita subita dalla propria partecipazione per atti pregiudizievoli, di competenza della Corte dei Conti.

Gli Ermellini hanno, comunque, precisato dei particolari casi in cui, prescindendo dall’ultima ipotesi, sussiste la giurisdizione della Corte dei Conti: si tratta di azioni risarcitorie fondate su atti compiuti dagli organi societari di Rai Radio televisione italiana S.p.A., Enav S.p.A., o delle società in house.

In questi casi, difatti, è lo statuto degli enti a poter ‘pretendere’ la giurisdizione della Corte dei Conti, in quanto il socio pubblico e le società in questione sono strettamente connessi, di guisa che queste ultime sono come una longa manus del primo.

 

Ma perché Alitalia è esclusa?

La Sezioni Unite ricordano l’intervenuto processo di liberalizzazione del trasporto aereo che, iniziando negli anni 80, è stato poi coronato con l’apertura di un mercato unico; ancora, in ipotesi di finanziamenti erogati dal socio pubblico, non si tratta di aiuti di stato bensì di meri conferimenti.

Tali sono gl’indici atti a escludere la giurisdizione della Corte dei Conti per il ricorso proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, che non può dire di aver subito un danno diretto alla propria partecipazione, essendo questo il mero riflesso di condotte illecite di cui si è accettato il rischio come in una ordinaria partecipazione al capitale.